(Parte III - Allegato 6)
                             ALLEGATO 6 
 
CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI 
 
Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile  in  uno
dei seguenti gruppi: 
  a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del  litorale
gia'   eutrofizzati,   o    probabilmente    esposti    a    prossima
eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. 
  Per  individuare  il  nutriente  da  ridurre   mediante   ulteriore
trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi: 
    i)  nei  laghi  e  nei  corsi  d'acqua  che   si   immettono   in
laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio  idrico  e  ove  possono
verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare e'  il
fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento  non  avrebbe
alcuno effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi
provenienti da ampi agglomerati si puo' prevedere di eliminare  anche
l'azoto; 
    ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre  acque  del  litorale
con scarso  ricambio  idrico,  ovvero  in  cui  si  immettono  grandi
quantita' di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi  provenienti  da
piccoli  agglomerati   urbani   sono   generalmente   di   importanza
irrilevante,  dall'altro,  quelli  provenienti  da  agglomerati  piu'
estesi  rendono  invece  necessari  interventi  di  eliminazione  del
fosforo c/o dell'azoto, a meno che  non  si  dimostri  che  cio'  non
avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione; 
  b) acque dolci superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
potabile che potrebbero contenere,  in  assenza  di  interventi,  una
concentrazione  di  nitrato   superiore   a   50   mg/T,   (stabilita
conformemente alle disposizioni  pertinenti  della  direttiva  75/440
concernente la  qualita'  delle  acque  superficiali  destinate  alla
produzione d'acqua potabile); 
  c)  aree  che  necessitano,  per  gli  scarichi  afferenti,  di  un
trattamento  supplementare  al  trattamento  secondario  al  fine  di
conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma. 
Ai sensi del comma 1 lettera a) dell'articolo 91, sono da considerare
in prima istanza come sensibili i laghi posti ad un'altitudine  sotto
i 1.000 sul livello del mare e aventi una superficie  dello  specchio
liquido almeno di 0,3 km(elevato)2. 
Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di
cui sopra, le Regioni  dovranno  prestare  attenzione  a  quei  corpi
idrici dove si svolgono attivita' tradizionali di produzione ittica.