Art. 6. 
                    Responsabilita' patrimoniale 
  1. Salvo quanto gia' disposto in tema di  responsabilita'  limitata
per le diverse forme giuridiche  previste  dal  libro  V  del  codice
civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui
patrimonio  e'  superiore  a  ventimila  euro,  dal   momento   della
iscrizione nella apposita sezione del registro delle  imprese,  delle
obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione  con  il  suo
patrimonio. 
  2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio  e'
diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al  comma  1,
delle obbligazioni assunte rispondono  personalmente  e  solidalmente
anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa. 
  3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica  agli
enti di cui all'articolo 1, comma 3.