Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti 1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformita' alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformita' alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. 2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni. 3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Note all'articolo 6: Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo1989, recante «Applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attivita' industriali.», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93, S.O.), e' il seguente: «Art. 1. (Norme generali di sicurezza). - 1. Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attivita' industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel: a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147; b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; d) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni e decreti applicativi; g) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; h) legge 7 dicembre 1984, n. 818; i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle successive modificazioni ed integrazioni nonche' ai decreti applicativi.