Art. 6 
 
 
                     Disposizioni sanzionatorie 
 
  1.  Ferme  restando  l'applicazione  della  disciplina  vigente  in
materia di revoca del  trattamento  pensionistico  e  di  ripetizione
dell'indebito e le sanzioni penali  prescritte  dall'ordinamento  nel
caso  in  cui  il  fatto  costituisca  reato,  qualora   i   benefici
previdenziali  di  cui  all'articolo   1   siano   stati   conseguiti
utilizzando  documentazione  non  veritiera,  chi  ha  fornito   tale
documentazione e'  tenuto  al  pagamento  in  favore  degli  istituti
previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al  doppio  di
quanto indebitamente erogato. 
  2.  Il  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  nonche'  degli  enti  che  gestiscono  forme   di
assicurazione   obbligatoria   verifica    la    veridicita'    della
documentazione di cui all'articolo 2.