Art. 6 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o  alle  loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo  alla  gestione  degli
PFU,  non  raggiungono  le  quantita'  minime  individuate  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, e' applicata  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  pari  al  contributo  percepito  per  i  quantitativi  di
pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. 
  2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici  o  alle  loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo  alla  gestione  degli
PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di  comunicazione
previsti  negli  articoli  3  e  5,   e'   applicata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento  del  contributo
percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per  ognuna
delle violazioni accertate. 
  3. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici  o  alle  loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo  alla  gestione  degli
PFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazione
previsti negli articoli 3 e 5 rispetto ai termini  ivi  indicati,  e'
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque  per
cento del contributo percepito per l'anno al quale  si  riferisce  la
violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 
  4. Ai produttori  e  agli  importatori  degli  pneumatici  che  non
provvedono  alla  gestione   degli   PFU,   neanche   attraverso   il
trasferimento del contributo di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
presente  decreto  ad  una  struttura  associata,  e'  applicata  una
sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  doppio  del  contributo
percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti. 
  5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di  quanto
previsto   dall'articolo   5,   tale    determinazione,    ai    fini
dell'irrogazione delle sanzioni,  verra'  effettuata,  a  seguito  di
richiesta  dell'organo  di   controllo   procedente,   dall'autorita'
competente. 
  6. Per quanto non previsto espressamente nel presente  articolo  si
applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge  24  novembre
1981,n. 689. 
  7. Per garantire la finalita' della  salvaguardia  ambientale,  gli
enti pubblici forniscono all'autorita' competente ed agli  organi  di
controllo che ne  fanno  richiesta,  tutti  i  dati  e  gli  elementi
ritenuti utili dai richiedenti per verificare  le  dichiarazioni  dei
produttori  e  degli  importatori,  anche  al  fine  di  attivare  le
eventuali azioni correttive. 
 
          Note all'art. 6: 
              La  legge  n.  689  del  24  novembre   1981,   recante
          "Modifiche al sistema penale." e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.