Art. 6 Sanzioni 1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantita' minime individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. 2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 3. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5 rispetto ai termini ivi indicati, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 4. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il trasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto ad una struttura associata, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti. 5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, tale determinazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, verra' effettuata, a seguito di richiesta dell'organo di controllo procedente, dall'autorita' competente. 6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981,n. 689. 7. Per garantire la finalita' della salvaguardia ambientale, gli enti pubblici forniscono all'autorita' competente ed agli organi di controllo che ne fanno richiesta, tutti i dati e gli elementi ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le eventuali azioni correttive.
Note all'art. 6: La legge n. 689 del 24 novembre 1981, recante "Modifiche al sistema penale." e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.