Art. 6 
 
 
                           Forme di tutela 
 
  1. Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche attraverso
numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la  segnalazione
di violazioni ovvero di  situazioni  di  rischio  di  violazione  dei
diritti delle persone di minore eta'. 
  2. Le procedure e le modalita' di presentazione delle  segnalazioni
di cui al comma 1 sono stabilite  con  determinazione  dell'Autorita'
garante, fatte  salve  le  competenze  dei  servizi  territoriali,  e
assicurano  la  semplicita'  delle  forme  di   accesso   all'Ufficio
dell'Autorita' garante, anche mediante strumenti telematici.