Art. 6 
 
 
                         Controllo contabile 
 
  1. L'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle
somme relative  agli  atti  di  spesa  di  cui  all'articolo  5,  con
conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini  le  somme
ad essa riferite. 
  2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora: 
  a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilita' del
31 dicembre dell'esercizio finanziario cui  si  riferisce  la  spesa,
fatti  salvi  quelli  direttamente  conseguenti  all'applicazione  di
provvedimenti   legislativi   pubblicati   nell'ultimo   quadrimestre
dell'anno; 
  b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio, ovvero
dell'articolo, qualora il capitolo sia suddiviso in articoli; 
  c) l'imputazione della spesa sia errata  rispetto  al  capitolo  di
bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che
ai residui; 
  d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici  limiti  a
talune categorie di spesa; 
  e) non si rinviene la compatibilita' dei costi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi  dell'articolo  40-bis
del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  40-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 40-bis (Controlli in  materia  di  contrattazione
          integrativa). - 1. Il controllo  sulla  compatibilita'  dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato  dal
          collegio dei revisori dei conti,  dal  collegio  sindacale,
          dagli uffici centrali di bilancio o dagli  analoghi  organi
          previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai  contratti
          integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
          vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 40, comma  3-quinquies,  sesto
          periodo. 
              2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
          autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per
          gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore
          a duecento unita', i  contratti  integrativi  sottoscritti,
          corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria  ed
          una  relazione  illustrativa  certificate  dai   competenti
          organi di controllo previsti dal comma  1,  sono  trasmessi
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  che,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento,    ne    accertano,     congiuntamente,     la
          compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente
          articolo e dell'art. 40, comma  3-quinquies.  Decorso  tale
          termine, che puo' essere sospeso in caso  di  richiesta  di
          elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica  puo'
          procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel  caso
          in  cui  il  riscontro  abbia  esito  negativo,  le   parti
          riprendono le trattative. 
              3. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma  2,  inviano  entro  il  31  maggio  di  ogni   anno,
          specifiche  informazioni  sui  costi  della  contrattazione
          integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
          al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
          allo scopo, uno specifico modello di rilevazione,  d'intesa
          con la Corte dei conti e con la  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica.  Tali
          informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
          vincoli finanziari in ordine  sia  alla  consistenza  delle
          risorse  assegnate   ai   fondi   per   la   contrattazione
          integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei  fondi
          e  della  spesa   derivante   dai   contratti   integrativi
          applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di
          criteri improntati alla premialita', al riconoscimento  del
          merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
          della performance  individuale,  con  riguardo  ai  diversi
          istituti  finanziati  dalla   contrattazione   integrativa,
          nonche'  a  parametri  di  selettivita',  con   particolare
          riferimento alle progressioni economiche.  Le  informazioni
          sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando  le
          ipotesi di  responsabilita'  eventualmente  ravvisabili  le
          utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo
          V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro. 
              4. Le  amministrazioni  pubbliche  hanno  l'obbligo  di
          pubblicare   in   modo   permanente   sul   proprio    sito
          istituzionale, con  modalita'  che  garantiscano  la  piena
          visibilita'  e   accessibilita'   delle   informazioni   ai
          cittadini,  i  contratti  integrativi  stipulati   con   la
          relazione   tecnico-finanziaria   e   quella   illustrativa
          certificate dagli organi di controllo di cui  al  comma  1,
          nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi  del
          comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro,  evidenzia
          gli  effetti  attesi  in  esito  alla  sottoscrizione   del
          contratto  integrativo  in  materia  di  produttivita'   ed
          efficienza dei servizi erogati,  anche  in  relazione  alle
          richieste dei cittadini. Il Dipartimento  per  la  funzione
          pubblica di intesa con il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e in sede di  Conferenza  unificata  predispone  un
          modello  per  la   valutazione,   da   parte   dell'utenza,
          dell'impatto   della   contrattazione    integrativa    sul
          funzionamento  dei  servizi   pubblici,   evidenziando   le
          richieste   e   le   previsioni   di   interesse   per   la
          collettivita'. Tale modello e gli esiti  della  valutazione
          vengono   pubblicati   sul   sito    istituzionale    delle
          amministrazioni pubbliche interessate dalla  contrattazione
          integrativa. 
              5.  Ai  fini  dell'art.  46,  comma  4,  le   pubbliche
          amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via
          telematica, entro cinque giorni  dalla  sottoscrizione,  il
          testo     contrattuale     con     l'allegata     relazione
          tecnico-finanziaria ed  illustrativa  e  con  l'indicazione
          delle  modalita'  di  copertura  dei  relativi  oneri   con
          riferimento  agli  strumenti  annuali  e   pluriennali   di
          bilancio.  I  predetti  testi  contrattuali  sono  altresi'
          trasmessi al CNEL. 
              6.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica,   il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  presso
          il Ministero dell'economia e delle finanze e la  Corte  dei
          conti possono avvalersi ai sensi dell'art.  17,  comma  14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in
          posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle
          funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 
              7. In caso di mancato  adempimento  delle  prescrizioni
          del  presente  articolo,  oltre  alle   sanzioni   previste
          dall'art.   60,   comma   2,   e'   fatto   divieto    alle
          amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento  delle
          risorse  destinate  alla  contrattazione  integrativa.  Gli
          organi di controllo previsti dal  comma  1  vigilano  sulla
          corretta  applicazione  delle  disposizioni  del   presente
          articolo.».