Art. 6 
 
                       Pesca non professionale 
 
  1. La pesca non professionale e' la pesca che  sfrutta  le  risorse
acquatiche marine vive per fini  ricreativi,  turistici,  sportivi  e
scientifici. 
  2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi  di  studio,
ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati  nel  capo
III del titolo I  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
ottobre 1968, n. 1639. 
  3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il  commercio
dei prodotti della pesca non professionale. 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, sono definite le modalita' per l'esercizio della pesca per
fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa
sia  effettuata  in  maniera  compatibile  con  gli  obiettivi  della
politica comune della pesca. 
  5. La pesca con il fucile subacqueo  o  con  attrezzi  similari  e'
consentita soltanto ai maggiori di anni sedici. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il capo III del  titolo  I  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n.  1639  del  1968,  e'  cosi'
          rubricato: 
                                   «Capo III 
                   Della ricerca scientifica e tecnologica».