Art. 6 
 
 
                      Modifica dell'articolo 11 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i
controlli ufficiali  di  cui  al  presente  titolo  sono  svolti  dal
Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Tutti i  vegetali,  i  prodotti  vegetali  nonche'  i  loro
imballaggi e, se necessario, i mezzi  di  trasporto,  possono  essere
oggetto di ispezione, totalmente o su  campione  rappresentativo,  da
parte dei Servizi fitosanitari regionali,  al  fine  di  impedire  la
diffusione di organismi nocivi.»; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto  di
misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.». 
 
          Note all'art. 6: 
              Il  testo   dell'articolo   11   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 11  (Ispezioni).   1.  Le  ispezioni,  le  misure
          ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali
          di  cui  al  presente  titolo  sono  svolti  dal   Servizio
          fitosanitario nazionale di cui al titolo XI. 
              1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonche'  i
          loro imballaggi e, se necessario,  i  mezzi  di  trasporto,
          possono  essere  oggetto  di  ispezione,  totalmente  o  su
          campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari
          regionali, al fine di impedire la diffusione  di  organismi
          nocivi. 
              2. I vegetali, i prodotti  vegetali  e  le  altre  voci
          elencati  nell'allegato  V,  parte  A,   nonche'   i   loro
          imballaggi e, se necessario,  i  mezzi  di  trasporto,  per
          poter circolare sono ufficialmente ispezionati,  totalmente
          o  su  campione  rappresentativo,  da  parte  dei   Servizi
          fitosanitari regionali al fine di accertare: 
              a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre  voci
          elencati nell'allegato V, parte A,  non  siano  contaminati
          dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A; 
              b) che i  vegetali,  prodotti  vegetali  e  altre  voci
          elencati nell'allegato II, parte A, non  siano  contaminati
          dagli organismi  nocivi  che  li  riguardano,  elencati  in
          quella parte dell'allegato; 
              c) che i vegetali,  prodotti  vegetali  e  altre  voci,
          elencati nell'allegato  IV,  parte  A,  sezione  II,  siano
          conformi  ai  requisiti  particolari  che   li   riguardano
          indicati in tale parte dell'allegato. 
              2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre  voci
          oggetto  di  misure   di   emergenza   fitosanitaria   sono
          sottoposti ad ispezione.".