Art. 6 
 
Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
  159, in materia di divieto di avvicinamento ai  luoghi  frequentati
  abitualmente da minori. 
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 8 del codice delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera
c), il divieto  di  avvicinarsi  a  determinati  luoghi,  frequentati
abitualmente da minori».