Articolo 6 - Istruzione dei bambini Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, affinche' i bambini, durante l'istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abusi sessuali, cosi' come sui mezzi per difendersi, adattate alla loro fase evolutiva. Questa informazione, fornita, quando opportuno, in collaborazione con i genitori, deve essere iscritta in un contesto piu' ampio di informazione sulla sessualita' e porre particolare attenzione alle situazioni di rischio, specialmente quelle derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie della informazione e della comunicazione.