Art. 6 
 
  1. L'articolo 1122 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1122. - (Opere su parti di proprieta' o uso  individuale).  -
Nell'unita'  immobiliare  di  sua  proprieta'  ovvero   nelle   parti
normalmente destinate all'uso comune, che siano state  attribuite  in
proprieta' esclusiva o destinate all'uso  individuale,  il  condomino
non puo' eseguire opere che rechino danno alle  parti  comuni  ovvero
determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o  al  decoro
architettonico dell'edificio. 
  In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore  che  ne
riferisce all'assemblea».