Art. 6.
            Intercettazioni di comunicazioni tra presenti
  1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale,
sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "nonche' dall'articolo
407 comma 2 lettera a) n. 4.".
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  295  c.p.p., come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  295  (Verbale  di  vane  ricerche).  -  1. Se la
          persona  nei  cui confronti la misura e' disposta non viene
          rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti
          dall'art.  293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il
          verbale,  indicando specificamente le indagini svolte, e lo
          trasmette   senza   ritardo   al   giudice  che  ha  emesso
          l'ordinanza.
              2.  Il  giudice,  se  ritiene  le  ricerche esaurienti,
          dichiara,  nei  casi  previsti  dall'art.  296, lo stato di
          latitanza.
              3.  Al  fine di agevolare le ricerche del latitante, il
          giudice  o  il  pubblico  ministero,  nei  limiti  e con le
          modalita'  previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre
          l'intercettazione    di   conversazioni   o   comunicazioni
          telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione. Si
          applicano,  ove  possibile,  le disposizioni degli articoli
          268, 269 e 270.
              3-bis.  Fermo  quanto disposto nel comma 3 del presente
          articolo  e  nel  comma  5  dell'art.  103, il giudice o il
          pubblico   ministero  puo'  disporre  l'intercettazione  di
          comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
          ricerche  di  un  latitante  in relazione a uno dei delitti
          previsti  dall'art.  51,  comma 3-bis nonche' dell'art. 407
          comma 2 lettera a) n. 4".