Art. 6. Ricoveri in istituti Ferma restando la competenza regionale in materia di ricoveri in istituti, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1, che abbiano superato il sessantesimo anno di eta' o che siano inabili all'abituale attivita' lavorativa, ed ai minori, e' riconosciuta, ove ne facciano richiesta, la priorita' ai ricoveri in idonei istituti.