Art. 6.

  Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  ed  ogni altra disposizione In contrasto con la presente legge.
Tuttavia  le  disposizioni  del  citato  articolo  212  continuano ad
applicarsi  nei  confronti  di  coloro  che  risultino  avere aderito
all'associazione  di  cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti
prima  dell'entrata  in  vigore della presente legge. In tal caso, le
sanzioni  debbono  essere  commisurate al grado di corresponsabilita'
del  dipendente  nella associazione, nonche' alla posizione ricoperta
nell'ordinamento   di   appartenenza   in   relazione  alle  funzioni
esercitate.  Restano  ferme  le norme vigenti per quanto riguarda gli
organi     competenti    all'accertamento    delle    responsabilita'
disciplinari.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 gennaio 1982

                               PERTINI

                                                   SPADOLINI - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA