(Convenzione-art. 6)
                             ARTICOLO 6. 
 
  1. Qualora le circostanze lo giustifichino, ciascuno  Stato  parte,
sul cui territorio si trova il presunto autore del reato, dovra',  in
- conformita' alla propria legislazione,  detenere  detta  persona  o
adottare ogni altra misura necessaria per sorvegliare  detta  persona
per tutto il periodo necessario ad avviare un procedimento  penale  o
di estradizione. Detto Stato parte dovra' procedere al piu' presto  a
delle indagini preliminari al fine di stabilire i fatti. 
  2. La detenzione o le altre  misure  di  cui  al  paragrafo  1  del
presente articolo verranno immediatamente notificate  direttamente  o
tramite il  Segretario  generale  dell'organizzazione  delle  Nazioni
Unite: 
    a) allo Stato dove e' stato commesso il reato; 
    b) allo Stato che  e'  stato  oggetto  della  costrizione  o  del
tentativo di costrizione; 
    c) allo Stato di cui la persona fisica o giuridica, che e'  stata
oggetto  della  costrizione  o  del  tentativo  di  costrizione,   e'
cittadino; 
    d) allo Stato di cui l'ostaggio e' cittadino o sul territorio del
quale ha la sua residenza abituale; 
    e)  allo  Stato  di  cui  l'autore  presunto  del  reato  ha   la
cittadinanza o, se  quest'ultimo  e'  apolide,  allo  Stato  sul  cui
territorio ha la sua residenza abituale; 
    f)  all'organizzazione  internazionale  intergovernativa  che  e'
stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione; 
    g) a tutti gli altri Stati interessati. 
  3. Ogni persona nei  confronti  della  quale  vengono  adottate  le
misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto: 
    a) di comunicare al piu' presto con il piu' vicino rappresentante
competente dello  Stato  di  cui  e'  cittadino  o  che  e'  comunque
autorizzato a stabilire  detto  contatto,  o,  se  si  tratta  di  un
apolide, dello Stato sul territorio del quale  ha  la  sua  residenza
abituale; 
    b) di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato. 
  4. I diritti, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, dovranno
essere esercitati in conformita' alle leggi e regolamenti dello Stato
sul cui territorio si trova  il  presunto  autore  del  reato;  resta
inteso tuttavia che dette leggi e regolamenti  devono  permettere  la
piena realizzazione degli obiettivi per i quali vengono  accordati  i
diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 
  5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del  presente  articolo  non
pregiudicheranno il  diritto  di  ciascuno  Stato  parte,  che  abbia
rivendicato la sua giurisdizione in conformita'  al  paragrafo  1  b)
dell'articolo 5, di invitare il Comitato internazionale  della  Croce
rossa a mettersi in contatto e a  visitare  il  presunto  autore  del
reato. 
  6. Lo  Stato  che  effettua  l'inchiesta  preliminare  prevista  al
paragrafo 1 del presente articolo dovra' comunicare immediatamente le
conclusioni di detta inchiesta agli Stati o all'organizzazione di cui
al paragrafo  2  del  presente  articolo  ed  infornarli  se  intende
esercitare la propria giurisdizione.