Art. 6. 
(Pensioni supplementari e supplementi di  pensione  per  artigiani  e
                            commercianti) 
   1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1 
luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto  1962,  n.
1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle  gestioni  di
cui  all'articolo  1,  sono   calcolate   con   le   norme   previste
dall'articolo 5 della presente  legge  per  le  pnesioni  autonome  a
carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative
all'integrazione alla misura del trattamento minimo. 
   2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la  decorrenza
ivi prevista ancheai supplementi di pensione da liquidare,  a  carico
delle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4  della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1968,  n.  488,  e
successive modificazione della misura del supplemento si prendono  in
considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi relativi. 
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e  diviene
parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza
del supplemento stesso. 
 
          Note all'art. 6:
             -   Il  testo  dell'art.  5  della  legge  n.  1338/1962
          (Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di
          pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti) e' il seguente:
             "Art. 5. - L'assicurato cui sia stata liquidata o per il
          quale, sussistendo il relativo diritto,  sia  in  corso  di
          liquidazione  la  pensione  a  carico  di un trattamento di
          previdenza    sostitutiva    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti o che ne comporti l'esclusione o  l'esonero,  ha
          facolta'  di  chiedere  la  liquidazione  di  una  pensione
          supplementare in base ai contributi versati  o  accreditati
          nell'assicurazione  stessa  qualora  detti  contributi  non
          siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
             Il  diritto  alla  pensione supplementare e' subordinato
          alla condizione che il richiedente  abbia  compiuto  l'eta'
          stabilita  per  il  pensionamento  di vecchiaia dalle norme
          dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido
          ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile
          1939, n. 636.
             La pensione supplementare:
               a)  decorre dal 1  giorno del mese successivo a quello
          di presentazione della relativa domanda;
               b)  si  determina  applicando  ai contributi di cui al
          primo comma la percentuale indicata nel  quarto  comma  del
          precedente articolo 4 e moltiplicando il risultante importo
          per il coefficiente  in  vigore  ai  fini  dell'adeguamento
          delle pensioni;
               c)  e' aumentata di un decimo del suo importo per ogni
          figlio per il  quale  sussistano  le  condizioni  stabilite
          dall'articolo  12,  sub  articolo  2,  della legge 4 aprile
          1952, n. 218;
               d)  e'  maggiorata  ai  sensi  dell'articolo  3  della
          precitata legge n. 218.
             I  contributi  versati  successivamente  alla decorrenza
          della pensione supplementare danno diritto  ai  supplementi
          di cui al precedente articolo 4.
             La  pensione  supplementare  e  gli eventuali successivi
          supplementi sono a carico  dell'assicurazione  obbligatoria
          per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti e del
          relativo fondo di adeguamento e sono riversibili,  in  caso
          di  morte  del  pensionato, secondo le norme della predetta
          assicurazione.
             In  caso  di  morte  di  pensionato  dei  trattamenti di
          previdenza indicati nel primo comma del presente  articolo,
          o  di  iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui
          versati nell'assicurazione generale obbligatoria,  ove  non
          abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione autonoma
          o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar
          luogo  a  liquidazione  di  pensione  autonoma a favore dei
          superstiti  secondo  le  norme  dell'assicurazione  stessa,
          danno  diritto  ad  una pensione supplementare indiretta da
          calcolarsi sulla base della pensione supplementare  diretta
          che sarebbe spettata al dante causa.
             Qualora  dopo la decorrenza della pensione supplementare
          diretta risultino versati altri contributi che non  abbiano
          dato  luogo  a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini
          della  determinazione  della  pensione   supplementare   ai
          superstiti.
             E'  abrogata  ogni altra diversa disposizione in materia
          di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme  di
          previdenza indicate nel primo comma".
             -  Il  testo dell'art. 4 della legge n. 1338/1962, e' il
          seguente:
             "Art.   4.   -   I   contributi  versati  o  accreditati
          nell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia ed i superstiti dopo la decorrenza della pensione
          o, nel caso di pensione di  vecchiaia  differita  ai  sensi
          dell'articolo  12,  sub  articolo  2,  della legge 4 aprile
          1952, n. 218, dopo il perfezionamento dei requisiti per  il
          diritto  alla  pensione stessa, danno diritto, a domanda, a
          un supplemento della pensione in atto, purche':
               a)  siano  trascorsi  almeno cinque anni dalla data di
          decorrenza della pensione o dalla data  di  perfezionamento
          dei  requisiti  per il diritto alla pensione di vecchiaia e
          qualora  si  tratti  di  pensione   per   invalidita',   il
          pensionato abbia compiuto l'eta' di 60 anni se uomo e di 55
          anni se donna;
               b) sia accertata la perdita della residua capacita' di
          guadagno qualora trattasi di pensionato per invalidita'.
             I  contributi  eventualmente  versati dopo la decorrenza
          del supplemento di cui al comma  precedente  danno  diritto
          alla  liquidazione  di  ulteriori  supplementi  soltanto ai
          pensionati di cui alla lettera a) dopo che siano  trascorsi
          due anni dalla decorrenza del precedente supplemento.
             I  supplementi  di cui ai commi precedenti decorrono dal
          primo giorno del mese successivo  a  quello  nel  quale  e'
          presentata la domanda.
             La   relativa   misura   si   determina   applicando  la
          percentuale meno elevata, comune ad ambo i sessi, stabilita
          per  la  liquidazione  delle pensioni dalle lettere a) e b)
          dell'articolo 12, sub articolo  2,  della  legge  4  aprile
          1952,  n. 218, e moltiplicando il risultante importo per il
          coefficiente  in  vigore  ai  fini  dell'adeguamento  delle
          pensioni.
             I  supplementi  calcolati  secondo le norme del presente
          articolo, sono aumentati di un decimo  del  loro  ammontare
          per  ogni  figlio  per  il  quale  sussistono le condizioni
          stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della  legge  4
          aprile   1952,   n.   218,   e  sono  maggiorati  ai  sensi
          dell'articolo 3 della legge stessa.
             Se   la   pensione   in   atto   risulta  maggiorata  di
          un'integrazione  per  portarla   al   trattamento   minimo,
          l'integrazione  stessa  deve essere diminuita di un importo
          pari a quello spettante a titolo di supplemento.
             In  caso  di  morte  del  pensionato, i supplementi sono
          computati  ai  fini  della   misura   della   pensione   ai
          superstiti. Agli stessi effetti sono computati i contributi
          qualora  il  pensionato  non  abbia  fatto  richiesta   dei
          supplementi prima della morte".
             -  Il  testo  dell'art. 19 del D.P.R. n. 488/1968, e' il
          seguente:
             "Art. 19. - Con effetto dal 1  maggio 1968, l'articolo 4
          della legge 12 agosto 1962,  n.  1338,  e'  sostituito  dal
          seguente:
             'I  contributi  versati o accreditati nell'assicurazione
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  successivamente  alla  data di decorrenza della
          pensione danno diritto, a domanda, a un  supplemento  della
          pensione  in  atto  purche' siano trascorsi almeno due anni
          dalla data di decorrenza della pensione medesima.
             I   contributi  versati  successivamente  alla  data  di
          decorrenza del supplemento  di  cui  al  comma  precedente,
          danno  diritto  alla  liquidazione di ulteriori supplementi
          dopo che siano trascorsi almeno due anni  dalla  decorrenza
          del precedente.
             I  supplementi  di cui ai commi precedenti decorrono dal
          primo giorno del mese successivo  a  quello  nel  quale  e'
          presentata la domanda.
             La  relativa misura annua, comprensiva della tredicesima
          rata di pensione,  si  determina  moltiplicando  per  18,72
          volte  l'importo dei contributi base versati ed accreditati
          nel periodo al quale si riferisce il supplemento.
             L'ammontare  del  supplemento  e'  portato in detrazione
          dall'eventuale integrazione della pensione  al  trattamento
          minimo.
             In  caso  di  morte  del  pensionato, i supplementi sono
          computati  ai  fini  della   misura   della   pensione   ai
          superstiti.   Agli   stessi   effetti,   sono  computati  i
          contributi qualora il pensionato non abbia fatto  richiesta
          dei supplementi prima della morte'".