ART. 6. 
                       Misure di salvaguardia 
 
1. In caso di necessita' ed urgenza il Ministro  dell'ambiente  e  le
regioni, secondo le rispettive competenze, possono  individuare  aree
da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare  su  di  esse
misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree  protette  marine
detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente  di  concerto
con il Ministro  della  marina  mercantile.  Nei  casi  previsti  dal
presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le rel-
ative misure di salvaguardia devono  essere  esaminate  dal  Comitato
nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di
individuazione  dell'area  stessa.  Resta   fermo   quanto   previsto
dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986,  n.  349,  in  materia  di
individuazione di  zone  di  importanza  naturalistica  nazionale  ed
internazionale, nonche' dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987,  n.
59. 
2. Dalla  pubblicazione  del  programma  fino  all'istituzione  delle
singole aree protette operano direttamente le misure di  salvaguardia
di cui al comma 3 nonche' le altre  specifiche  misure  eventualmente
individuate  nel  programma  stesso  e  si  applicano  le  misure  di
incentivazione di cui all'articolo 7. 
3. Sono vietati fuori dei centri edificati  di  cui  all'articolo  18
della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e,  per  gravi  motivi  di
salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri
edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la  trasformazione  di
quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei  terreni
con destinazione diversa  da  quella  agricola  e  quant'altro  possa
incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri  ecologici,
idraulici ed idrogeotermici e sulle  finalita'  istitutive  dell'area
protetta.  In  caso   di   necessita'   ed   urgenza,   il   Ministro
dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta,  puo'
consentire deroghe alle misure di  salvaguardia  in  questione,  pre-
scrivendo le modalita' di attuazione di  lavori  ed  opere  idonei  a
salvaguardare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta
ferma  la  possibilita'  di  realizzare  interventi  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo  31  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,   dandone
comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata. 
4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione
del relativo  regolamento  operano  i  divieti  e  le  procedure  per
eventuali deroghe di cui all'articolo 11. 
5. Per le  aree  protette  marine  le  misure  di  salvaguardia  sono
adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59. 
6. L'inosservanza delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3
comporta  la  riduzione  in  pristino  dei  luoghi  e  la   eventuale
ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate  a  spese
dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili  per  le  spese  il
committente, il titolare dell'impresa e il direttore  dei  lavori  in
caso  di   costruzione   e   trasformazione   di   opere.   Accertata
l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorita'  di  gestione
ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione  in  pristino  e,  ove
questi non provveda entro il termine assegnato, che non  puo'  essere
inferiore a  trenta  giorni,  dispone  l'esecuzione  in  danno  degli
inadempimenti secondo la procedura di cui ai commi secondo,  terzo  e
quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  ovvero
avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o  del  nucleo  operativo
ecologico di cui al comma 4 dell'articolo  8  della  legge  8  luglio
1986, n. 349. La nota relativa  alle  spese  e'  resa  esecutiva  dal
Ministro dell'ambiente ed e' riscossa ai sensi del testo unico  delle
disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle   entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. 
 
          Note all'art. 6:
          -  Il  testo  dell'art.  5  della legge n. 349/1986 (per il
          titolo si veda la nota precedente) e' il seguente:
          "Art. 5. - 1.  I  territori  nei  quali  istituire  riserve
          naturali   e   parchi   di  carattere  interregionale  sono
          individuati,  a  norma  dell'art.  83,  comma  quarto,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
          2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze
          esercitate, ai sensi delle  leggi  vigenti,  dal  Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  in  materia  di parchi
          nazionali e di  individuazione  delle  zone  di  importanza
          naturalistica  nazionale  e  internazionale  promuovendo in
          esse la costituzione di parchi e riserve naturali.
          3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti  autonomi
          e  agli  altri organismi di gestione dei parchi nazionali e
          delle riserve naturali statali le direttive  necessarie  al
          raggiungimento  degli obiettivi scientifici, educativi e di
          protezione   naturalistica,   verificandone   l'osservanza.
          Propone  altresi'  al Consiglio dei Ministri norme generali
          di indirizzo e coordinamento per  la  gestione  della  aree
          protette di carattere regionale e locale".
          - Il testo dell'art. 7 della legge n. 59/1987 (Disposizioni
          transitorie  ed  urgenti per il funzionamento del Ministero
          dell'ambiente) e' il seguente:
          "Art.  7.  -  1.  Il  Ministro  dell'ambiente,  nelle  aree
          individuate  come  zone  da destinarsi a parchi nazionali e
          riserve naturali statali, puo' adottare, sentite le regioni
          e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta  giorni
          della  data  di  richiesta  del parere senza che questo sia
          stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le
          quali puo' essere vietata  qualsiasi  trasformazione  dello
          stato dei luoghi.
          2.  Il  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
          della  marina   mercantile,   puo'   adottare   misure   di
          salvaguardia  a  tutela delle aree individuate come zone da
          destinare  a  riserve  marine.  Con  il  provvedimento  che
          prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate
          la  trasformazione  e l'utilizzazione dell'area, nonche' la
          pesca.
          3. Il provvedimento di  salvaguardia  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale.
          4.  E'  facolta'  del  Ministro  dell'ambiente  graduare il
          contenuto della misura di salvaguardia  in  relazione  alle
          esigenze del caso".
          -  Il testo dell'art. 18 della legge n. 865/1971 (Programmi
          e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;  norme
          sulla  espropriazione  per  pubblica utilita'; modifiche ed
          integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18  aprile
          1962,  n. 167; 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione
          di  spesa   per   interventi   straordinari   nel   settore
          dell'edilizia  residenziale,  agevolata e convenzionata) e'
          il seguente:
          "Art. 18. - Entro il termine di  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della presente legge, i comuni, ai fini
          dell'applicazione del precedente  art.  16  procedono  alla
          delimitazione   dei   centri  edificati  con  deliberazione
          adottata dal consiglio comunale. In pendenza  dell'adozione
          di  tale  deliberazione,  il  comune  dichiara con delibera
          consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo  in
          corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.
          Il  centro  edificato  e'  delimitato, per ciascun centro o
          nucleo abitato, del perimetro continuo che comprende  tutte
          le  aree  edificate  con continuita' ed i lotti interclusi.
          Non  possono  essere  compresi  nel  perimetro  dei  centri
          edificati  gli insediamenti sparsi a le aree esterne, anche
          se interessate dal processo di urbanizzazione.
          Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo  comma
          del   presene   articolo,  alla  delimitazione  dei  centri
          edificati provvede la regione".
          - Il testo dell'art. 31, primo  comma,  lettere  a)  e  b),
          della   legge   n.      457/1978   (Norme   per  l'edilizia
          residenziale) e' il seguente:
          "Gli  interventi  di  recupero  del   patrimonio   edilizio
          esistente sono cosi' definiti:
          a)   interventi   di  manutenzione  ordinaria,  quelli  che
          riguardano  le  opere  di   riparazione,   rinnovamento   e
          sostituzione   delle   finiture   degli  edifici  e  quelle
          necessarie ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli
          impianti tecnologici esistenti;
          b)  interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le
          modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
          strutturali  degli  edifici,  nonche'  per  realizzare   ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che  non  alterino  i  volumi  e le superfici delle singole
          unita'  immobiliari  e  non  comportino   modifiche   delle
          destinazioni di uso".
          -  Il  testo  dell'art. 27 (Demolizione di opere), secondo,
          terzo e quarto comma, della  legge  n.  47/1985  (Norme  in
          materia  di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
          sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e'  il
          seguente:
          "I  relativi  lavori  sono  affidati,  anche  a  trattativa
          privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente  idonee
          iscritte  all'albo  nazionale  dei costruttori, indicate in
          numero di almeno cinque  dal  provveditore  regionale  alle
          opere pubbliche.
          Nel  caso  di  impossibilita' di affidamento dei lavori, il
          sindaco ne da' notizia al prefetto, il quale provvede  alla
          demolizione  con  i  mezzi  a  disposizione  della pubblica
          amministrazione, ovvero tramite impresa  iscritta  all'albo
          nazionale  dei costruttori se i lavori non siano eseguibili
          in gestione diretta.
          Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire
          i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno".
          - Il testo dell'art. 8, comma  4,  della  citata  legge  n.
          349/1986 (si veda in nota all'art. 4) e' il seguente:
          "4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle
          violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente, il Ministro
          dell'ambiente si  avvale  del  nucleo  operativo  ecologico
          dell'Arma  dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza
          funzionale del Ministro dell'ambiente,  nonche'  del  Corpo
          forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela
          del  patrimonio  naturalistico  nazionale,  degli  appositi
          reparti della Guardia di finanza e delle forze di  polizia,
          previa   intesa   con   i   Ministri  competenti,  e  delle
          capitanerie di porto, previa intesa con il  Ministro  della
          marina mercantile".
          -  Il  R.D.  n.  639/1910  approva  il  testo  unico  delle
          disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle
          entrate patrimoniali dello Stato.