Art. 6. 
  1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi  dell'articolo
5: 
    a) la condanna per uno dei delitti previsti  nel  libro  secondo,
titolo I, capi I, II e III, del codice penale; 
    b) la condanna per un delitto non colposo per il quale  la  legge
preveda una pena edittale non inferiore nel massimo  a  tre  anni  di
reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una  pena
detentiva superiore ad un anno da parte di una autorita'  giudiziaria
straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; 
    c) la sussistenza,  nel  caso  specifico,  di  comprovati  motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica. 
  2. Il riconoscimento della  sentenza  straniera  e'  richiesto  dal
procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato
civile in cui e' iscritto o trascritto il matrimonio, anche  ai  soli
fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b). 
  3. La  riabilitazione  fa  cessare  gli  effetti  preclusivi  della
condanna. 
  4. L'acquisto della cittadinanza e' sospeso  fino  a  comunicazione
della sentenza definitiva, se sia stata promossa  azione  penale  per
uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a)  e  lettera  b),  primo
periodo, nonche' per il tempo in cui e' pendente il  procedimento  di
riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma  1,
lettera b), secondo periodo. 
 
          Nota all'art. 6:
             - I delitti previsti nel libro secondo, titolo  I,  capi
          I,  II  e  III,  del  codice  penale, sono quelli contro la
          personalita' internazionale e interna dello Stato e  contro
          i diritti politici del cittadino.