Art. 6
           Definizione di altri termini di radioprotezione

  1.  Per  l'applicazione  del  presente  decreto valgono le seguenti
definizioni di altri termini di radioprotezione:
    a)  persone  del pubblico: individui della popolazione, esclusi i
lavoratori,  gli  apprendisti e gli studenti esposti in ragione della
loro attivita';
    b)  gruppi  di  riferimento  (gruppi  critici) della popolazione:
gruppi  che comprendono persone la cui esposizione e' ragionevolmente
omogenea   e   rappresentativa   di   quella  degli  individui  della
popolazione  maggiormente  esposti,  in  relazione ad una determinata
fonte di esposizione;
    c)  lavoratori  esposti:  persone sottoposte, per l'attivita' che
svolgono,  a  un'esposizione  che  puo'  comportare dosi superiori ai
pertinenti   limiti   fissati  per  le  persone  del  pubblico.  Sono
lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che
svolgono,  sono  suscettibili  di ricevere in un anno solare una dose
superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui
all'articolo  82;  gli  altri lavoratori esposti sono classificati in
categoria B;
    d)   zona   classificata:   ambiente   di   lavoro  sottoposto  a
regolamentazione  per  motivi  di  protezione  contro  le  radiazioni
ionizzanti.  Le  zone  classificate possono essere zone controllate o
zone   sorvegliate.  E'  zona  controllata  un  ambiente  di  lavoro,
sottoposto   a   regolamentazione  per  motivi  di  protezione  dalle
radiazioni  ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite
con  il  decreto  di  cui  all'articolo  82,  ed  in cui l'accesso e'
segnalato  e regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro
in  cui  puo'  essere  superato  in un anno solare uno dei pertinenti
limiti  fissati  per  le  persone  del  pubblico  e  che  non e' zona
controllata;
    e)  livello  di  intervento:  valore  di  dose assorbita, di dose
oppure  valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi di
radioprotezione;
    f)  medico  autorizzato:  medico  responsabile della sorveglianza
medica    dei   lavoratori   esposti,   la   cui   qualificazione   e
specializzazione   sono   riconosciute  secondo  le  procedure  e  le
modalita' stabilite nel presente decreto;
    g)  esperto  qualificato:  persona  che  possiede le cognizioni e
l'addestramento  necessari  sia  per  effettuare  misurazioni, esami,
verifiche    o   valutazioni   di   carattere   fisico,   tecnico   o
radiotossicologico,  sia per assicurare il corretto funzionamento dei
dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni
e  formulare  provvedimenti  atti  a garantire la sorveglianza fisica
della   protezione   dei  lavoratori  e  della  popolazione.  La  sua
qualificazione   riconosciuta  secondo  le  procedure  stabilite  nel
presente decreto;
    h)  sorveglianza  medica:  l'insieme  delle visite mediche, delle
indagini  specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari
adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori esposti;
    i) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle
valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni
fornite  e  dei  provvedimenti  formulati dall'esperto qualificato al
fine  di  garantire  la  protezione  sanitaria dei lavoratori e della
popolazione;
    l)   incidente:   evento   imprevisto   che   provoca   danni  ad
un'installazione   o   ne  perturba  il  buon  funzionamento  e  puo'
comportare, per una o piu' persone, dosi superori ai limiti;
    m)  esposizione  accidentale: esposizione di carattere fortuito e
involontario  che  provoca  il  superamento di uno dei limiti di dose
fissati per il lavoratore esposto;
    n)   esposizione   d'emergenza:   esposizione   giustificata   in
condizioni   particolari   per   soccorrere  individui  in  pericolo,
prevenire  l'esposizione  di  un  gran  numero  di  persone o salvare
un'installazione  di  valore  e che provoca il superamento di uno dei
limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;
    o)  esposizione  eccezionale concordata: esposizione che comporta
il  superamento  di  uno  dei  limiti  di  dose annuale fissati per i
lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati
nel decreto di cui all'articolo 82;
    p)  popolazione  nel  suo  insieme: l'intera popolazione, ossia i
lavoratori  esposti,  gli  apprendisti, gli studenti e le persone del
pubblico;
    q)  datore  di  lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante
lavoratori  di  categoria  A, effettua prestazioni in una o piu' zone
controllate  di  impianti,  stablimenti, laboratori, installazioni in
genere,  gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i
soggetti  la  cui attivita' sia la sola a determinare la costituzione
di  una o piu' zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai
quali  soggeti  si  applicano  le  disposizioni generali del presente
decreto;
    r)  lavoratore  esterno:  lavoratore  di categoria A che effettua
prestazioni in una o piu' zone controllate di impianti, stabilimenti,
laboratori,  installazioni in genere gestiti da terzi in qualita' sia
di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna,
sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente.