Art. 6 (Documento di sicurezza e di salute) 1. Per il settore estrattivo il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato "DSS". 2. Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, indica quanto previsto dall'articolo 10 ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro. 3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonche', ove se ne manifesti la necessita', a seguito di incidenti rilevanti. 4. Il datore di lavoro trasmette all'autorita' di vigilanza: a) il DSS prima dell'inizio delle attivita'; b) gli aggiornamenti del DSS.