Art. 6.
                  Dotazione finanziaria di istituto

  1.  Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa
del   Ministero   della  pubblica  istruzione  per  il  funzionamento
amministrativo   e   didattico  delle  istituzioni  scolastiche  sono
ripartiti,  con  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione, su
base  regionale,  in  proporzione  alla  popolazione  scolastica e al
numero  di  istituti  di  istruzione.  Essi sono articolati a livello
provinciale   o   subprovinciale  e  sono  distinti  in  assegnazioni
ordinarie  e  perequative. Le assegnazioni perequative sono calcolate
in  relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e
socioculturali  del  territorio.  Sui  criteri  di ripartizione delle
assegnazioni  perequative  e'  sentito  il  parere  della  conferenza
unificata Statoregionicitta' e autonomie locali.
  2.  Le  dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono
assegnate   alle  singole  istituzioni  dai  dirigenti  degli  uffici
periferici dell'amministrazione scolastica, in conformita' ai criteri
generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo
stesso comma 1.
  3.  Le  istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a
loro  assegnate  senza  altro  vincolo  di  destinazione  che  quello
dell'utilizzazione  prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun grado,
ordine  e  tipo  di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite,
nelle  stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di
ulteriori  risorse  finanziarie  da parte dello Stato, delle regioni,
degli  enti  locali,  di  altri enti e di privati per l'attuazione di
progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.
  5.   Lo   Stato,  le  regioni,  gli  enti  locali,  le  istituzioni
scolastiche  ed  altri  soggetti pubblici e privati possono stipulare
accordi  di programma per la gestione di attivita' previste dai commi
3 e 4.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Il  D.Lgs. 31 marzo 1998,  n. 112, reca: "Conferimento
          di funzioni e  compiti  amministrativi dello   Stato   alle
          regioni  ed    agli   enti locali, in attuazione del capo I
          della legge 15 marzo 1997, n. 59".