Art. 6.
                      Formazione ed informazione
  1. Ferme restando le attribuzioni di  legge del datore di lavoro in
materia  di  formazione  ed  informazione dei  lavoratori,  anche  il
responsabile della  attivita' didattica o di  ricerca in laboratorio,
nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni, provvede  direttamente,  o
avvalendosi  di  un  qualificato collaboratore,  alla  formazione  ed
informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di
prevenzione  e protezione  che  devono essere  adottate,  al fine  di
eliminarli  o ridurli  al  minimo in  relazione  alle conoscenze  del
progresso tecnico,  dandone preventiva ed esauriente  informazione al
datore di lavoro.
  2.  Il  responsabile della  attivita'  didattica  o di  ricerca  in
laboratorio  e'   tenuto  altresi'   ad  informare  tutti   i  propri
collaboratori sui  rischi specifici connessi alle  attivita' svolte e
sulle corrette  misure di prevenzione e  protezione, sorvegliandone e
verificandone  l'operato, con  particolare  attenzione nei  confronti
degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.