Art. 6 
 
 
         Condizioni per l'indennizzabilita' dell'infortunio 
 
  1. L'indennizzo  e'  corrisposto  per  le  conseguenze  dirette  ed
esclusive  dell'infortunio  che  siano  indipendenti  da   condizioni
fisiche o patologiche preesistenti o  sopravvenute.  L'influenza  che
l'infortunio puo' aver esercitato su tali condizioni,  come  pure  il
pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte
dall'infortunio,   sono   conseguenze   indirette   e   quindi    non
indennizzabili. 
  2.  Nei  casi  di  preesistenti  mutilazioni  o   difetti   fisici,
l'indennita' per invalidita' permanente  e'  liquidata  per  le  sole
conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come  se  esso  avesse
colpito una persona fisicamente integra  senza  riguardo  al  maggior
pregiudizio  derivato  dalle  condizioni  preesistenti,  fatto  salvo
quanto previsto per gli atleti disabili dall'art. 17. 
  3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per  i  soli  infortuni
che determinano la morte del soggetto assicurato, purche' avvenuti in
occasione di una manifestazione sportiva - indetta dalla  Federazione
Sportiva Nazionale o a cui  partecipi  la  Societa'  Sportiva  previa
approvazione da parte della Federazione di appartenenza per la  quale
il soggetto assicurato risulti tesserato  -  iscritta  nei  calendari
ufficiali ed  avvenuta  nei  limiti  della  struttura  deputata  allo
svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione  assicurativa
e'  dovuta  anche  se  il  decesso  sia  una  conseguenza   indiretta
dell'infortunio.