(( Art. 6-bis Accesso ai sistemi informativi 1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso, anche per le finalita' ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facolta' di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente degli articoli 117 e 119del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): "Art. 117. Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti. 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalita' per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato." Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio 1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresi' individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti. ". Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.): "Art. 30-ter. Sistema di prevenzione 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identita'. 2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi. 5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui e' consentita la partecipazione al sistema di prevenzione. 7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalita' previste per la prevenzione del furto di identita'. Gli aderenti inviano altresi', in forma scritta, una comunicazione riguardante l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi. 8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e' istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identita'. 9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identita' a livello nazionale, nonche' compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di lavoro e' composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorita' indicate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro e' assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attivita' del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro e' presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio, anche attraverso l'attivita' di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attivita' d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".