(( Art. 6-ter Fondo di rotazione per la progettualita' 1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o gia' di proprieta' dell'ente locale interessato, aventi gia' destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995. 2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con le modalita' definite con deliberazione della Cassa depositi e prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo. 3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di quanto previsto al comma 1. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dei commi 54, 55, 56, 56-bis e 57, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n.549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.): "Art. 1. (Omissis). 54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e' riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo e' riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonche' per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse. 55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni. 56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera. 56-bis. Nello stabilire le modalita' di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti: a) studio di fattibilita' valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si da' per acquisita la valutazione positiva; b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilita' dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale. 57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni gia' concesse, le cause, le modalita' e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il piu' efficace utilizzo." .