Art. 6 
 
  Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di  durata
del   contratto   il   ricercatore    presenta,    al    Dipartimento
dell'universita',  presso  cui  svolge  la  propria  attivita',   una
dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di
riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una
relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al  parere
espresso dal dipartimento, e' trasmessa al Ministero entro 30 giorni.
Al  termine  del  contratto  il  dipartimento  e'  inoltre  tenuto  a
presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto. 
  Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma  5,  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito delle risorse disponibili
per la programmazione, l'universita' valuta il titolare del contratto
stesso  che  abbia  conseguito  l'abilitazione  scientifica  di   cui
all'art. 16 della legge 240 del 2010,  ai  fini  della  chiamata  nel
ruolo di professore  associato,  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  1,
lettera e), della medesima legge. In caso  di  esito  positivo  della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza  dello  stesso,
puo'  essere  inquadrato  nel  ruolo  dei  professori  associati.  La
valutazione  si  svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi
riconosciuti  a  livello  internazionale  individuati  con   apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del
Ministro.