Art. 6 
 
 
Utilizzazione  crediti  d'imposta  per  la  realizzazione  di   opere
                          infrastrutturali 
 
  1.  Al  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito   con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo  l'articolo  26,
e' inserito il seguente: 
  «Art.  26-bis  (Utilizzazione   di   crediti   d'imposta   per   la
realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al
miglioramento  dei  servizi  pubblici  locali).  -  1.  A   decorrere
dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato  dall'articolo  34
della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  dei  crediti  di  imposta
compensabili ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, non si applica  agli  enti  locali  che  abbiano
maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi  distribuiti
dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni. 
  2. I rimborsi dovuti ai sensi  dell'articolo  1,  comma  52,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma  1
sono destinati esclusivamente alla  realizzazione  di  infrastrutture
necessarie per il miglioramento dei servizi  pubblici,  nel  rispetto
degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,
          recante:  Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita'   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
          supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  52,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311: 
              «52. Ai fini  del  comma  2  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 12 dicembre 2003,  n.  344,  e'  istituito  per
          l'anno 2005, presso lo stato di  previsione  del  Ministero
          dell'interno, il fondo per il  rimborso  agli  enti  locali
          delle minori entrate derivanti dall'abolizione del  credito
          d'imposta con una dotazione di  10  milioni  di  euro.  Con
          regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione  della
          disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione
          del fondo.».