Art. 6 Modalita' di attuazione e controllo 1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE tenendo conto delle rispettive competenze, svolge le attivita' di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'adeguamento, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2011, delle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei certificati bianchi. L'adeguamento delle linee guida e' effettuato con il supporto dell'ENEA e di RSE e previo svolgimento, da parte degli stessi Ministeri, di una consultazione pubblica e diventa operativo nei termini stabiliti dal decreto di adozione dell'adeguamento e, comunque, non prima del 1° gennaio 2014. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. Fino all'entrata in vigore del decreto di approvazione dell'adeguamento, sono applicabili, ai fini dell'attuazione del presente decreto le linee guida approvate con la delibera EEN 09/11 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011, nelle parti non incompatibili con il presente decreto. 3. Il GSE emette il parere sulla proposta di progetto e di programma di misura entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta. Nei casi in cui il GSE richieda al titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta presentata, o effettuare approfondimenti, il suddetto termine viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste. Il suddetto termine viene ridefinito pari a quarantacinque giorni dalla ricezione delle informazioni richieste. Trascorsi i termini di cui sopra, in mancanza di una diversa valutazione espressa da parte del GSE, la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata. 4. I soggetti che hanno facolta' di dare esecuzione ai progetti di efficienza, indicati all'art. 7, comma 1, possono richiedere al GSE una verifica preliminare di conformita' dei propri progetti alle disposizioni del presente decreto e alle linee guida di cui al comma 2, qualora detti progetti includano tipologie di intervento per cui non siano state pubblicate apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi. La verifica di conformita' alle disposizioni del presente decreto e' eseguita dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in base ai risultati dell'istruttoria predisposta dal GSE. 5. Il GSE provvede a dare notizia dei progetti approvati e dei certificati bianchi rilasciati, tramite il proprio sito Internet.