Art. 6 I progetti personalizzati di presa in carico 1. I Comuni predispongono, per almeno meta' e non oltre i due terzi dei Nuclei Familiari Beneficiari, un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Alla realizzazione dei progetti personalizzati i Comuni provvedono con risorse proprie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti. 2. In riferimento all'avvio della Sperimentazione, le informazioni sui progetti devono essere inviate entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 1° bimestre e riguardare: a) risorse umane e professionalita' dedicate alla attuazione del progetto personalizzato di presa in carico; b) valutazione dei bisogni; c) indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere volti al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; d) modalita' di attuazione della presa in carico indicando il tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale; e) integrazione con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione; f) integrazione con interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit. 3. In riferimento all'attuazione del progetto, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 4° bimestre e riguardare: a) periodo cui si riferiscono le attivita'; b) eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati in riferimento agli elementi di cui al comma 2, nonche' all'art. 7, comma 2; c) indicazione dei servizi e interventi erogati nel periodo di riferimento; d) indicazione delle integrazioni effettuate con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione; e) indicazione delle eventuali integrazioni effettuate con interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit; f) valutazione sintetica sull'andamento del programma, anche con riferimento alle condizionalita' di cui all'art. 7. 4. In riferimento alla conclusione della Sperimentazione, le medesime informazioni di cui al comma 3, devono essere inviate entro sessanta giorni dal termine della Sperimentazione. 5. L'invio delle informazioni, di cui ai commi 2 e 3, riferite a ciascuna Carta, costituisce condizione necessaria ai successivi accrediti. In assenza dell'invio delle informazioni, gli accrediti relativi ai bimestri successivi per le Carte interessate saranno sospesi.