Art. 6 Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti 1. Il Fondo e' integrato attraverso un contributo a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria, articolato in una componente fissa ed in una componente variabile, della seguente misura: - componente fissa a carico dei soggetti titolari di impianti pari a 100 euro e pari a 2.000 euro per gli impianti dichiarati incompatibili; - componente variabile per tutti gli impianti calcolata su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto sulla rete ordinaria nell'anno 2013 nella misura di 0,0015 euro a carico dei soggetti titolari di impianti e di 0,0005 euro a carico dei gestori. Tali valori sono aumentati per i soggetti titolari di impianti a 0,002 euro per gli impianti ubicati in bacini d'utenza provinciali ad alta densita' territoriale, che sono determinati, con decreto direttoriale entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, in funzione delle vendite di carburante, del numero degli impianti di distribuzione dei carburanti e del numero dei veicoli immatricolati nella stessa provincia. L'importo a carico dei soggetti titolari e' aumentato di dieci volte per gli impianti dichiarati incompatibili. 2. Ai fini del pagamento dei valori stabiliti per gli impianti non dichiarati incompatibili, i titolari di impianti devono inviare al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento energia - D.G.S.A.I.E. ed alla Cassa una dichiarazione del Comune di ubicazione dell'impianto, attestante la sua compatibilita' ai sensi del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2001 e ai criteri successivamente individuati dalle normative regionali o delle province autonome di settore, ove e' ubicato l'impianto, o una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del titolare che l'impianto non e' oggetto di dichiarazione di incompatibilita' da parte del Comune di ubicazione dell'impianto stesso. 3. I titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento alla Cassa del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al comma 1 per l'annualita' 2013 secondo le seguenti modalita': - un primo versamento entro il 30.4.2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto di cui al comma 1, calcolato sulla base della stima dei quantitativi di carburante per autotrazione venduti nel corso dell'anno 2013; - un secondo versamento entro il 31.12.2014, a titolo di conguaglio, corrispondente all'importo residuo del contributo dovuto di cui al comma 1, calcolato sulla base dei quantitativi di carburanti per autotrazione effettivamente venduti nell'anno 2013, accertati anche in riscontro con i dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane. Copia delle ricevute di bonifico, accompagnate da un rendiconto delle somme dovute, devono essere inviate in pari date alla Cassa. 4. Con successivo decreto ministeriale puo' essere determinato il finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche per l'annualita' 2014, con riferimento ai quantitativi di carburanti per autotrazione venduti nel 2014, in funzione del numero delle istanze di contributo nel frattempo pervenute e dell'entita' dei contributi per esse stanziati. E' altresi' fatta salva la possibilita' del Ministero dello sviluppo economico di disporre anticipazioni parziali dei versamenti di cui al comma 3 al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario della Cassa. 5. I contributi potranno essere versati dai titolari di autorizzazione anche per l'importo a carico dei gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi. 6. La Cassa effettua controlli sull'ammontare dei contributi versati anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Dogane.