Art. 6 
 
                    Gasolio per il riscaldamento 
                   delle coltivazioni sotto serra 
 
  1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al  31  dicembre  2015,  a
favore  dei  coltivatori  diretti  e  degli   imprenditori   agricoli
professionali  iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed
assistenziale  e'  applicata,   sul   gasolio   utilizzato   per   il
riscaldamento delle  coltivazioni  sotto  serra,  ((nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1,  lettera  b),))  della
direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003  e  successive
modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per  l'anno  2013,
pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in  sede
di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n.  454,  si
obblighino a rispettare  la  progressiva  riduzione  del  consumo  di
gasolio per finalita' ambientali. 
  2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da  corrispondere
non deve essere inferiore al livello minimo di  imposizione  definito
dalla direttiva n. 2003/96/CE, e  successive  modificazioni.  Qualora
tale livello minimo sia modificato l'accisa  dovuta  per  il  gasolio
utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra  viene
corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni  relative
alla  misura  di  cui  al  presente  articolo  e'   comunicata   alla
Commissione europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato
regolamento (CE) n. 800/2008. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4
milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro  per  ciascuno
degli ((anni 2014 e 2015)) si provvede mediante riduzione dei consumi
medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato  di
cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  26
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002,  n.
67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria  di  cui  al
presente comma. 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di  concerto  con  il  ((Ministro  dell'economia  e  delle
finanze)), viene disciplinata l'applicazione del presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27  ottobre
          2003  che  ristruttura  il  quadro   comunitario   per   la
          tassazione dei prodotti energetici e  dell'elettricita'  e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione
          europea del 31.10.2003 n. L/283. 
              - Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          del 14-12-2001, n. 454, recante Regolamento concernente  le
          modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli
          minerali  impiegati  nei  lavori  agricoli,  orticoli,   in
          allevamento, nella  silvicoltura  e  piscicoltura  e  nella
          florovivaistica e' stato pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  31
          dicembre 2001, n. 302. 
              - Il Regolamento (ce) n. 800/2008 della Commissione del
          6 agosto  2008  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato  comune  in  applicazione  degli
          articoli 87 e 88  del  trattato  (regolamento  generale  di
          esenzione per  categoria),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea del 9.8.2008, n. L 214.