Art. 6 
 
Misure  di  sostegno  all'accesso   all'abitazione   e   al   settore
                             immobiliare 
 
   1. All'articolo 5 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma  7,  e'  aggiunto  il  seguente:  «7-bis.  Fermo
restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A., ai sensi del comma  7,  lettera  a),  secondo  periodo,  puo'
altresi' fornire alle banche italiane e  alle  succursali  di  banche
estere comunitarie ed  extracomunitarie((,))  operanti  in  Italia  e
autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria((,))   provvista
attraverso finanziamenti, sotto la forma  tecnica  individuata  nella
convenzione di cui al periodo seguente,  per  l'erogazione  di  mutui
garantiti  da  ipoteca  su   immobili   residenziali   da   destinare
all'acquisto    dell'abitazione     principale((,     preferibilmente
appartenente ad  una  delle  classi  energetiche  A,  B  o  C,  e  ad
interventi  di  ristrutturazione  e   accrescimento   dell'efficienza
energetica, con  priorita'  per  le  giovani  coppie,  per  i  nuclei
familiari di cui fa parte  almeno  un  soggetto  disabile  e  per  le
famiglie numerose)). A tal fine le predette banche possono  contrarre
finanziamenti  secondo   contratti   tipo   definiti   con   apposita
con-venzione  tra   la   Cassa   depositi   e   prestiti   S.p.A.   e
((l'Associazione)) Bancaria Italiana.  ((Nella  suddetta  convenzione
sono altresi' definite le modalita' con cui  i  minori  differenziali
sui tassi di interesse in favore delle banche  si  trasferiscono  sul
costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari.)) Ai finanziamenti di  cui
alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
alle banche, da destinare in via esclusiva alle  predette  finalita',
si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»((;)) 
    b) dopo il comma 8-bis, e' aggiunto il  seguente:  «8-ter.  Fermo
restando quanto previsto dai commi precedenti, la  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.A.  puo'  acquistare  obbligazioni  bancarie  garantite
emesse a fronte di  portafogli  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su
immobili residenziali e/o titoli  emessi  ai  sensi  della  legge  30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca  su
immobili residenziali.». 
  2.  La  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma  475  della
Legge n. 244 del 2007, e' incrementata di  20  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2014  e  2015  ((la  cui  destinazione   abbia
particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose)). 
  3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato  dall'articolo  2,  comma  39,  della  legge  23
dicembre 2009,  n.  191,  concernente  l'istituzione  del  Fondo  per
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da  parte  delle
giovani coppie o  dei  nuclei  familiari  monogenitoriali  con  figli
minori, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «A  decorrere
dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi'  consentito  anche  ai
giovani di  eta'  inferiore  ai  trentacinque  anni  titolari  di  un
rapporto di lavoro atipico di  cui  all'articolo  1  della  legge  28
giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista  dal
decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La  dotazione
del Fondo e' incrementata di ((10  milioni  di  euro))  per  ciascuno
degli anni 2014 e 2015.». 
  4.  Al  Fondo  ((nazionale  per  il  sostegno  all'accesso))   alle
abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9  dicembre  1998,  n.
431, ((recante)) «Disciplina delle locazioni  e  del  rilascio  degli
immobili adibiti ad uso abitativo», e'  assegnata  una  dotazione  di
((50 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  5. E' istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi  incolpevoli,  con
una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014
e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni  ad
alta tensione abitativa ((che  abbiano  avviato,  entro  la  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
bandi  o  altre  procedure  amministrative))  per   l'erogazione   di
contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al
primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. ((Con  il  medesimo  decreto  sono  stabiliti  i
criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti  comunali  che
definiscono le condizioni di  morosita'  incolpevole  che  consentono
l'accesso ai contributi. Le risorse di cui  al  presente  comma  sono
assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per
la  riduzione  del  disagio  abitativo,  che  prevedano  percorsi  di
accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti  a  sfratto,  anche
attraverso organismi  comunali.  A  tal  fine,  le  prefetture-uffici
territoriali del Governo adottano misure di  graduazione  programmata
dell'intervento   della   forza    pubblica    nell'esecuzione    dei
provvedimenti di sfratto.)) 
  6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del  decreto  legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni  dalla  legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole: «tre  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sei anni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni  urgenti
          per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
          dei conti pubblici), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  5.  (Trasformazione  della  Cassa   depositi   e
          prestiti in societa' per azioni) - 1. La Cassa  depositi  e
          prestiti e' trasformata  in  societa'  per  azioni  con  la
          denominazione di «Cassa depositi e  prestiti  societa'  per
          azioni»  (CDP  S.p.A.),  con  effetto  dalla   data   della
          pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   del   decreto
          ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A., salvo quanto
          previsto dal  comma  3,  subentra  nei  rapporti  attivi  e
          passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori  alla
          trasformazione. 
              2. Le azioni della  CDP  S.p.A.  sono  attribuite  allo
          Stato, che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai  sensi
          dell'articolo  24,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  non  si  applicano  le
          disposizioni dell' articolo  2362  del  codice  civile.  Le
          fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
          maggio 1999, n. 153 e altri  soggetti  pubblici  o  privati
          possono detenere quote complessivamente  di  minoranza  del
          capitale della CDP S.p.A. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
              a) le funzioni, le  attivita'  e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
              b) i beni e le partecipazioni societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
              c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
              d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di natura  non  regolamentare,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  approvato  lo
          Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i  componenti  del
          consiglio di amministrazione e del collegio  sindacale  per
          il primo periodo  di  durata  in  carica.  Per  tale  primo
          periodo restano in carica i  componenti  del  collegio  dei
          revisori indicati ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
          10 della legge  13  maggio  1983,  n.  197.  Le  successive
          modifiche allo statuto della CDP S.p.A.  e  le  nomine  dei
          componenti degli organi sociali per  i  successivi  periodi
          sono deliberate a norma del codice civile. 
              5. Il primo  esercizio  sociale  della  CDP  S.p.A.  si
          chiude al 31 dicembre 2004. 
              6. Alla CDP S.p.A. si  applicano  le  disposizioni  del
          Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  previste  per  gli  intermediari  iscritti
          nell'elenco speciale di cui all'articolo 107  del  medesimo
          decreto legislativo, tenendo  presenti  le  caratteristiche
          del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della
          gestione separata di cui al comma 8. 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei fondi  di  cui  alla  presente  lettera,  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di  cui  al
          periodo precedente o dai medesimi  promossa,  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione. Dette  operazioni  potranno  essere  effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi  e'  effettuata  esclusivamente  presso   investitori
          istituzionali. 
              7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma  7,  la
          Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai  sensi  del  comma  7,
          lettera a), secondo periodo,  puo'  altresi'  fornire  alle
          banche  italiane  e  alle  succursali  di   banche   estere
          comunitarie  ed  extracomunitarie,  operanti  in  Italia  e
          autorizzate    all'esercizio    dell'attivita'    bancaria,
          provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma  tecnica
          individuata nella convenzione di cui al  periodo  seguente,
          per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su  immobili
          residenziali  da  destinare  all'acquisto   dell'abitazione
          principale,  preferibilmente  appartenente  ad  una   delle
          classi  energetiche  A,  B  o  C,  e   ad   interventi   di
          ristrutturazione    e     accrescimento     dell'efficienza
          energetica, con priorita' per  le  giovani  coppie,  per  i
          nuclei  familiari  di  cui  fa  parte  almeno  un  soggetto
          disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
          banche possono contrarre  finanziamenti  secondo  contratti
          tipo  definiti  con  apposita  convenzione  tra  la   Cassa
          depositi  e  prestiti  S.p.A.  e  l'Associazione   Bancaria
          Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
          le modalita' con cui i minori differenziali  sui  tassi  di
          interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
          del mutuo a vantaggio dei mutuatari.  Ai  finanziamenti  di
          cui alla presente lettera concessi dalla Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via  esclusiva
          alle predette finalita', si applica il  regime  fiscale  di
          cui al comma 24. 
              8. La CDP S.p.A.  assume  partecipazioni  e  svolge  le
          attivita',  strumentali,   connesse   e   accessorie;   per
          l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a),  la
          CDP S.p.A. istituisce un  sistema  separato  ai  soli  fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri di trasparenza e  di  salvaguardia  dell'equilibrio
          economico.  Sono  assegnate  alla  gestione   separata   le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e accessorie, e le attivita' di assistenza e di  consulenza
          in favore dei soggetti di cui al comma 7,  lettera  a).  Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di razionalizzazione e concentrazione delle  partecipazioni
          detenute dalla Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  di
          trasformazione in societa' per azioni. 
              8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  8,  CDP
          S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
          rilevante interesse nazionale in termini  di  strategicita'
          del settore di operativita', di livelli  occupazionali,  di
          entita' di fatturato ovvero  di  ricadute  per  il  sistema
          economico-produttivo del Paese,  e  che  risultino  in  una
          stabile situazione di equilibrio finanziario,  patrimoniale
          ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
          di redditivita'. Ai fini della qualificazione  di  societa'
          di  interesse   nazionale,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di natura  non  regolamentare
          sono  definiti  i  requisiti,  anche  quantitativi,   delle
          societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di  CDP
          S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
          alle Camere.  Le  medesime  partecipazioni  possono  essere
          acquisite anche attraverso veicoli  societari  o  fondi  di
          investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente  da
          societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
          Nel  caso  in  cui  dette  partecipazioni  siano  acquisite
          mediante utilizzo di  risorse  provenienti  dalla  raccolta
          postale,  le  stesse  sono  contabilizzate  nella  gestione
          separata di cui al comma 8. 
              8-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto   dai   commi
          precedenti,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  puo'
          acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a  fronte
          di portafogli di mutui garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          residenziali e/o titoli emessi  ai  sensi  della  legge  30
          aprile  1999,  n.  130,  nell'ambito   di   operazioni   di
          cartolarizzazione aventi ad oggetto  crediti  derivanti  da
          mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali. 
              9-27. (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 475, della
          legge  24  dicembre  2007  n.  244  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008) : 
              "475. E' istituito presso il Ministero dell'economia  e
          delle finanze il Fondo di  solidarieta'  per  i  mutui  per
          l'acquisto della  prima  casa,  con  una  dotazione  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2008  e  2009.  Il
          Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino  ad
          esaurimento delle stesse. 
              Omissis.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. (Misure per razionalizzare la gestione  e  la
          dismissione del patrimonio residenziale pubblico) -  1.  In
          attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la conclusione di accordi con regioni ed  enti  locali
          aventi ad oggetto la  semplificazione  delle  procedure  di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo  11,  comma  3,  lettera  a).  In   sede   di
          Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
          dello stato di attuazione dei predetti accordi. 
              2. Ai fini della conclusione degli accordi  di  cui  al
          comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: 
              a) determinazione del prezzo di  vendita  delle  unita'
          immobiliari in proporzione al canone di locazione; 
              b) riconoscimento del diritto di opzione  all'acquisto,
          purche' i soggetti interessati  non  siano  proprietari  di
          un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso
          nel  pagamento  del  canone  di  locazione  o  degli  oneri
          accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
          regime di comunione dei beni, ovvero, in caso  di  rinunzia
          da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime
          di separazione dei beni, o,  gradatamente,  del  convivente
          more uxorio, purche' la convivenza duri  da  almeno  cinque
          anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; 
              c) destinazione dei  proventi  delle  alienazioni  alla
          realizzazione di interventi volti ad alleviare  il  disagio
          abitativo. 
              3.  Nei  medesimi  accordi,   fermo   quanto   disposto
          dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge  25  settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
          le  amministrazioni  regionali  e   locali   di   stipulare
          convenzioni con societa'  di  settore  per  lo  svolgimento
          delle attivita' strumentali alla vendita dei  singoli  beni
          immobili. 
              3-bis. Al fine di agevolare  l'accesso  al  credito,  a
          partire dal 1° settembre  2008,  e'  istituito,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
          della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
          familiari monogenitoriali con figli minori,  con  priorita'
          per quelli i cui  componenti  non  risultano  occupati  con
          rapporto di lavoro a tempo  indeterminato.  La  complessiva
          dotazione del Fondo di cui al primo periodo  e'  pari  a  4
          milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto  del  Ministro
          della gioventu', di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo  restando  il
          rispetto dei vincoli di finanza  pubblica,  i  criteri  per
          l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e  le  modalita'
          di  funzionamento  del   medesimo,   nel   rispetto   delle
          competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
          A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e'  altresi'
          consentito  anche  ai  giovani   di   eta'   inferiore   ai
          trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
          di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;  a
          tal fine si applica  la  disciplina  prevista  dal  decreto
          interministeriale  di  cui  al   precedente   periodo.   La
          dotazione del Fondo e' incrementata di 10 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
              3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi  della  legge  9
          agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ai sensi della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
          possono essere ceduti in  proprieta'  agli  aventi  diritto
          secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
          n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
          predetta legge n. 640 del 1954. 
              3-quater. Presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
          articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. 
              3-quinquies. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,
          sono   disciplinate   le   modalita'   di    certificazione
          dell'utilizzo dei contributi assegnati  in  attuazione  del
          comma 3-quater. Le certificazioni  relative  ai  contributi
          concessi in favore di enti pubblici e di  soggetti  privati
          sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che  ne
          danno comunicazione alle  Sezioni  regionali  di  controllo
          della  Corte  dei  conti  competenti  per  territorio.   Le
          relazioni  conclusive  e  le  certificazioni  previste  dai
          decreti ministeriali emanati in attuazione  degli  atti  di
          indirizzo  delle  Commissioni  parlamentari  con   cui   si
          attribuiscono  i  contributi  di  cui  al  comma  3-quater,
          nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti  locali
          dall'articolo 158 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, sono sostituiti dalle  certificazioni  disciplinate
          dal presente comma.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 39,  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010): 
              "39. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
              a) il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Al
          fine di agevolare l'accesso al credito, a  partire  dal  1°
          settembre 2008, e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri - Dipartimento della  gioventu',  un
          Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto  della  prima
          casa da parte delle giovani coppie o dei  nuclei  familiari
          monogenitoriali con figli minori, con priorita' per  quelli
          i cui componenti non risultano  occupati  con  rapporto  di
          lavoro a tempo indeterminato»; 
              b) l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Con
          decreto del Ministro della gioventu', di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,
          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          disciplinati, fermo restando il  rispetto  dei  vincoli  di
          finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo  di  cui
          al primo  periodo  e  le  modalita'  di  funzionamento  del
          medesimo, nel rispetto delle competenze  delle  regioni  in
          materia di politiche abitative».". 
              - La legge 9 dicembre 1998, n.  434  (Disciplina  delle
          locazioni e del rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
          abitativo)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   15
          dicembre 1998, n. 292, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 2  del
          decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10  (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. (Proroghe onerose di termini) 1-22. (Omissis). 
              23. Il termine di cinque anni di cui all'  articolo  1,
          comma  25,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e'
          prorogato di sei anni.  All'articolo  1,  comma  28,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine  di  riferimento
          degli  atti  pubblici  formati,   degli   atti   giudiziari
          pubblicati o emanati e delle scritture private  autenticate
          a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e
          27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
          decorre dall'anno 2005. Al relativo onere,  valutato  in  1
          milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2011-2013, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2011,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              (Omissis).".