Art. 6 
 
 
                        Segreto professionale 
 
  1. L'avvocato e' tenuto verso  terzi,  nell'interesse  della  parte
assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale  e  del
massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese  nell'attivita'
di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonche' nello svolgimento
dell'attivita' di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. 
  2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  nei
confronti  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori  anche  occasionali
dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il  tirocinio  presso
lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da  loro  apprese
nella loro qualita' o per effetto dell'attivita'  svolta.  L'avvocato
e' tenuto ad  adoperarsi  affinche'  anche  da  tali  soggetti  siano
osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti. 
  3. L'avvocato, i suoi collaboratori  e  i  dipendenti  non  possono
essere  obbligati  a  deporre  nei  procedimenti  e  nei  giudizi  di
qualunque  specie  su  cio'  di  cui  siano   venuti   a   conoscenza
nell'esercizio della professione o dell'attivita' di collaborazione o
in virtu' del rapporto di dipendenza, salvi  i  casi  previsti  dalla
legge. 
  4. La violazione degli obblighi  di  cui  al  comma  1  costituisce
illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2
costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di
collaborazione o di dipendenza.