Art. 6 Incompatibilita' 1. L'incompatibilita' di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a piu' societa' professionali si determina anche nel caso della societa' multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della societa' all'ordine di appartenenza. 2. L'incompatibilita' di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla societa' tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale. 3. Il socio per finalita' d'investimento puo' far parte di una societa' professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la societa' e' iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. 4. Costituisce requisito di onorabilita' ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali. 5. Le incompatibilita' previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle societa', le quali rivestono la qualita' di socio per finalita' d'investimento di una societa' professionale. 6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilita', desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la societa' tra professionisti e per il singolo professionista.
Note all'art. 6: Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.