Art. 6 
 
 
              Comunicazione degli interessi finanziari 
                       e conflitti d'interesse 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da  leggi  o
regolamenti, il dipendente, all'atto  dell'assegnazione  all'ufficio,
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  i  rapporti,
diretti o  indiretti,  di  collaborazione  con  soggetti  privati  in
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia  o  abbia  avuto  negli
ultimi tre anni, precisando: 
    a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo
grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti  finanziari
con  il  soggetto  con  cui  ha  avuto   i   predetti   rapporti   di
collaborazione; 
    b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con  soggetti
che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti  all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
  2. Il dipendente si  astiene  dal  prendere  decisioni  o  svolgere
attivita' inerenti alle sue  mansioni  in  situazioni  di  conflitto,
anche potenziale, di interessi con interessi personali, del  coniuge,
di conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il
conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi  natura,  anche  non
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.