Art. 6 
 
Modificazioni al decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  in
  materia  di  attestato  di  prestazione  energetica,   rilascio   e
  affissione. 
 
  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  6.  (Attestato  di  prestazione  energetica,  rilascio   e
affissione). - 1.  L'attestato  di  certificazione  energetica  degli
edifici e' denominato: "attestato di prestazione  energetica"  ed  e'
rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti
o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6.
Gli  edifici   di   nuova   costruzione   e   quelli   sottoposti   a
ristrutturazioni  importanti,  sono  dotati  di   un   attestato   di
prestazione energetica al termine  dei  lavori.  Nel  caso  di  nuovo
edificio, l'attestato e' prodotto a cura del  costruttore,  sia  esso
committente della costruzione o societa'  di  costruzione  che  opera
direttamente.  Nel  caso  di  attestazione  della  prestazione  degli
edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato  e'
prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 
    2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici  o  unita'
immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne  sia  gia'  dotato,  il
proprietario  e'  tenuto  a  produrre  l'attestato   di   prestazione
energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il  proprietario  deve
rendere  disponibile  l'attestato  di   prestazione   energetica   al
potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive
trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita
o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il  venditore
o locatario fornisce evidenza  della  futura  prestazione  energetica
dell'edificio  e  produce  l'attestato  di   prestazione   energetica
congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. 
    3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione, comprensiva  dell'attestato,  in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. 
    4. L'attestazione della prestazione energetica puo'  riferirsi  a
una o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo  edificio.
L'attestazione di  prestazione  energetica  riferita  a  piu'  unita'
immobiliari  puo'  essere  prodotta  solo  qualora  esse  abbiano  la
medesima destinazione d'uso, siano  servite,  qualora  presente,  dal
medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e,
qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 
    5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una
validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo  rilascio
ed  e'  aggiornato  a   ogni   intervento   di   ristrutturazione   o
riqualificazione che modifichi la classe energetica  dell'edificio  o
dell'unita'  immobiliare.   La   validita'   temporale   massima   e'
subordinata al rispetto  delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di
controllo di efficienza energetica degli impianti  termici,  comprese
le eventuali necessita' di adeguamento, previste dal decreto  del  16
aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di  esercizio,
conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici
nonche' i requisiti professionali per assicurare la qualificazione  e
l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette
disposizioni, l'attestato di  prestazione  energetica  decade  il  31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'  prevista  la  prima
scadenza non rispettata per le predette operazioni  di  controllo  di
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di  impianto  previsti
dai decreti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  sono
allegati, in originale  o  in  copia,  all'attestato  di  prestazione
energetica. 
  6. Nel caso di edifici utilizzati da  pubbliche  amministrazioni  e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore  a  500  m²,
ove  l'edificio  non  ne  sia  gia'  dotato,  e'  fatto  obbligo   al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione,  di  produrre
l'attestato di prestazione energetica entro centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e di  affiggere
l'attestato  di  prestazione  energetica  con  evidenza  all'ingresso
dell'edificio  stesso  o  in  altro  luogo  chiaramente  visibile  al
pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di  500  m²  di  cui
sopra, e' abbassata  a  250  m².  Per  gli  edifici  scolastici  tali
obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3  della
legge 11 gennaio 1996, n. 23. 
    7. Per gli edifici  aperti  al  pubblico,  con  superficie  utile
totale  superiore  a  500  m²,  per  i  quali  sia  stato  rilasciato
l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto
obbligo, al proprietario o al soggetto  responsabile  della  gestione
dell'edificio  stesso,  di  affiggere  con  evidenza  tale  attestato
all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente  visibile  al
pubblico. 
    8.  Nel  caso  di  offerta  di  vendita   o   di   locazione,   i
corrispondenti  annunci  tramite  tutti  i  mezzi  di   comunicazione
commerciali   riportano   l'indice    di    prestazione    energetica
dell'involucro  edilizio  e  globale  dell'edificio   o   dell'unita'
immobiliare e la classe energetica corrispondente. 
    9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi  alla  gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o
nei quali  figura  come  committente  un  soggetto  pubblico,  devono
prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati. 
    10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in  corso
di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 
    11. L'attestato di qualificazione  energetica,  al  di  fuori  di
quanto previsto  all'articolo  8,  comma  2,  e'  facoltativo  ed  e'
predisposto al fine di  semplificare  il  successivo  rilascio  della
prestazione energetica. A tale fine,  l'attestato  di  qualificazione
energetica comprende  anche  l'indicazione  di  possibili  interventi
migliorativi  delle  prestazioni   energetiche   e   la   classe   di
appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare,  in  relazione
al sistema di attestazione energetica in vigore, nonche' i  possibili
passaggi di classe a  seguito  della  eventuale  realizzazione  degli
interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente
sul frontespizio  del  documento  che  il  medesimo  non  costituisce
attestato di  prestazione  energetica  dell'edificio,  ai  sensi  del
presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od  e'  stato
il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 
    12.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  per  la  pubblica
amministrazione e la  semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di  calcolo
definite con i  decreti  di  cui  all'  articolo  4,  e'  predisposto
l'adeguamento del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26
giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 10 luglio
2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: 
      a) la previsione di metodologie  di  calcolo  semplificate,  da
rendere  disponibili  per  gli  edifici  caratterizzati  da   ridotte
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate
a ridurre i costi a carico dei cittadini; 
      b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che
comprende   tutti   i   dati   relativi   all'efficienza   energetica
dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare  e  confrontare
edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 
        1) la prestazione energetica  globale  dell'edificio  sia  in
termini di energia  primaria  totale  che  di  energia  primaria  non
rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 
        2) la classe energetica determinata  attraverso  l'indice  di
prestazione energetica globale  dell'edificio,  espresso  in  energia
primaria non rinnovabile; 
        3) la  qualita'  energetica  del  fabbricato  a  contenere  i
consumi  energetici  per  il  riscaldamento  e   il   raffrescamento,
attraverso  gli  indici  di  prestazione   termica   utile   per   la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 
        4) i valori di  riferimento,  quali  i  requisiti  minimi  di
efficienza energetica vigenti a norma di legge; 
        5) le emissioni di anidride carbonica; 
        6) l'energia esportata; 
        7) le raccomandazioni per  il  miglioramento  dell'efficienza
energetica  dell'edificio  con  le  proposte  degli  interventi  piu'
significativi ed economicamente convenienti, separando la  previsione
di  interventi  di   ristrutturazione   importanti   da   quelli   di
riqualificazione energetica; 
        8)  le  informazioni   correlate   al   miglioramento   della
prestazione energetica,  quali  diagnosi  e  incentivi  di  carattere
finanziario; 
      c) la definizione di  uno  schema  di  annuncio  di  vendita  o
locazione, per  esposizione  nelle  agenzie  immobiliari,  che  renda
uniformi le informazioni  sulla  qualita'  energetica  degli  edifici
fornite ai cittadini; 
      d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le  regioni  e  le
province autonome, che comprenda la  gestione  di  un  catasto  degli
edifici, degli attestati di prestazione  energetica  e  dei  relativi
controlli pubblici.».