Art. 6 
 
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per  l'esercizio,
  la conduzione,  il  controllo  e  la  manutenzione  degli  impianti
  termici per la climatizzazione invernale ed estiva. 
 
  1.  L'esercizio,  la  conduzione,  il  controllo,  la  manutenzione
dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni  di  legge  in
materia  di  efficienza  energetica  sono  affidati  al  responsabile
dell'impianto, che puo' delegarle ad un terzo.  La  delega  al  terzo
responsabile non e' consentita nel caso di singole unita' immobiliari
residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati
in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti  i  casi  in  cui
nello stesso locale  tecnico  siano  presenti  generatori  di  calore
oppure macchine frigorifere al servizio  di  piu'  impianti  termici,
puo' essere delegato un unico terzo responsabile che  risponde  delle
predette attivita' degli impianti. 
  2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge,  la
delega di cui al comma  1  non  puo'  essere  rilasciata,  salvo  che
nell'atto  di  delega  sia  espressamente  conferito  l'incarico   di
procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in  essere
ogni atto,  fatto  o  comportamento  necessario  affinche'  il  terzo
responsabile possa adempiere agli obblighi previsti  dalla  normativa
vigente e garantire la copertura  finanziaria  per  l'esecuzione  dei
necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in  cui  sia
instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia  e'  fornita
attraverso apposita delibera dell'assemblea dei  condomini.  In  tale
ipotesi  la  responsabilita'  degli  impianti  resta  in  carico   al
delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento  degli
interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte  del  delegato
al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi  dal  termine
dei lavori. 
  3.  Il  responsabile  o,  ove  delegato,  il   terzo   responsabile
rispondono del mancato rispetto  delle  norme  relative  all'impianto
termico,  in  particolare  in  materia  di  sicurezza  e  di   tutela
dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilita' da  parte  del
terzo,  anche  come  destinatario  delle   sanzioni   amministrative,
applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto  in  forma
scritta contestualmente all'atto di delega. 
  4. Il terzo responsabile, ai fini  di  cui  al  comma  3,  comunica
tempestivamente  in  forma  scritta  al   delegante   l'esigenza   di
effettuare gli interventi,  non  previsti  al  momento  dell'atto  di
delega o richiesti dalle evoluzioni della  normativa,  indispensabili
al corretto funzionamento dell'impianto termico  affidatogli  e  alla
sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in
cui vige un regime di  condominio  il  delegante  deve  espressamente
autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo  responsabile
a  effettuare  i  predetti   interventi   entro   10   giorni   dalla
comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi  costi.  In
assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega  del
terzo responsabile decade automaticamente. 
  5. Il terzo responsabile informa la Regione  o  Provincia  autonoma
competente  per  territorio,  o  l'organismo  da  loro  eventualmente
delegato: 
    a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi; 
    b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia  allo  stesso,
entro due giorni lavorativi; 
    c) della decadenza di cui al comma  4,  entro  i  due  successivi
giorni  lavorativi,  nonche'  le  eventuali  variazioni   sia   della
consistenza che della titolarita' dell'impianto. 
  6.  Il  terzo  responsabile  non  puo'   delegare   ad   altri   le
responsabilita' assunte e  puo'  ricorrere  solo  occasionalmente  al
subappalto o all'affidamento di alcune attivita' di  sua  competenza,
fermo restando il rispetto del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico  22  gennaio  2008,  n.  37,  per  le  sole  attivita'   di
manutenzione, e la propria diretta responsabilita' ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. 
  7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto  e'  incompatibile
con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e  con
le societa' a qualsiasi titolo  legate  al  ruolo  di  venditore,  in
qualita' di partecipate o controllate o associate  in  ATI  o  aventi
stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di
collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di
un contratto di servizio energia, di cui al  decreto  legislativo  30
maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non
sia  riconducibile  alla  quantita'  di  combustibile  o  di  energia
fornita,  ma  misurabile  in  base  a  precisi  parametri   oggettivi
preventivamente concordati. Nel contratto di  servizio  energia  deve
essere riportata esplicitamente la conformita' alle disposizioni  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. 
  8. Nel caso di impianti termici con potenza  nominale  al  focolare
superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di
appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere  in  possesso  di
certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita' di  gestione  e
manutenzione degli impianti termici,  o  attestazione  rilasciata  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010,
n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del
          22 gennaio 2008, n.  37  (Riordino  delle  disposizioni  in
          materia  di  attivita'  di  installazione  degli   impianti
          all'interno  degli  edifici),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61. 
              - Il D.P.R. 5 ottobre  2010,  n.  207  (Regolamento  di
          esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE),  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115
          (Attuazione    della    direttiva    2006/32/CE    relativa
          all'efficienza degli usi finali dell'energia  e  i  servizi
          energetici e abrogazione  della  direttiva  93/76/CEE),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n.
          154.