Art. 6 
 
 
                     Procedimento di valutazione 
 
  1. Ai fini dell'articolo 2 il  procedimento  di  valutazione  delle
istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il  ruolo
delle  scuole  nel  processo  di  autovalutazione,  sulla  base   dei
protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite  dalla
conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed e'
assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili in base al piano di riparto del Fondo di cui all'articolo
7 del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  a  decorrere
dall'anno 2013: 
    a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 
  1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi
disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle  rilevazioni
sugli  apprendimenti  e  delle  elaborazioni  sul   valore   aggiunto
restituite dall'Invalsi, oltre  a  ulteriori  elementi  significativi
integrati dalla stessa scuola; 
  2) elaborazione  di  un  rapporto  di  autovalutazione  in  formato
elettronico,   secondo   un   quadro   di   riferimento   predisposto
dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento; 
    b) valutazione esterna: 
  1)  individuazione  da  parte  dell'Invalsi  delle  situazioni   da
sottoporre a verifica, sulla base  di  indicatori  di  efficienza  ed
efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo; 
  2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il  programma  e  i
protocolli  di  valutazione  adottati  dalla  conferenza   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 5; 
  3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche  dei  piani
di miglioramento in  base  agli  esiti  dell'analisi  effettuata  dai
nuclei; 
    c) azioni di miglioramento: 
      1)  definizione  e  attuazione  da  parte   delle   istituzioni
scolastiche degli  interventi  migliorativi  anche  con  il  supporto
dell'Indire o attraverso la collaborazione con universita',  enti  di
ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale  collaborazione
avviene nei limiti delle risorse umane e  finanziarie  disponibili  e
senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche: 
      1)   pubblicazione,   diffusione   dei   risultati   raggiunti,
attraverso indicatori e dati comparabili, sia in  una  dimensione  di
trasparenza sia in una dimensione di  condivisione  e  promozione  al
miglioramento del servizio con la comunita' di appartenenza. 
  2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un  dirigente
tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico  non
spettano compensi, gettoni o indennita' comunque  denominate  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  valutazione.  L'Invalsi  definisce
annualmente i compensi  per  gli  esperti  impiegati  nelle  medesime
attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il limite delle  risorse
annualmente  assegnate  in  sede  di  riparto  del   Fondo   di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51,  comma  2,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  le  istituzioni  scolastiche  sono
soggette a periodiche rilevazioni  nazionali  sugli  apprendimenti  e
sulle  competenze   degli   studenti,   predisposte   e   organizzate
dall'Invalsi   anche   in   raccordo   alle    analoghe    iniziative
internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate  su  base  censuaria
nelle classi seconda e quinta della scuola primaria,  prima  e  terza
della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola
secondaria di secondo grado e comunque entro il limite,  a  decorrere
dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a  valere  sul
Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204. 
  4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare  le
aree di miglioramento organizzativo e  gestionale  delle  istituzioni
scolastiche direttamente riconducibili al  dirigente  scolastico,  ai
fini della valutazione dei risultati della sua  azione  dirigenziale,
secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  e  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro. 
  5. I piani di  miglioramento,  con  i  risultati  conseguiti  dalle
singole  istituzioni  scolastiche,  sono  comunicati   al   direttore
generale del competente Ufficio scolastico regionale,  che  ne  tiene
conto ai fini della individuazione degli obiettivi  da  assegnare  al
dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo  incarico
e della valutazione di cui al comma 4. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per  il  testo  dell'articolo  7  del  citato   decreto
          legislativo  n.  204  del  1998,  ,  si  vedano   le   note
          all'articolo 2. 
              Per il testo dell'articolo 51 del citato  decreto-legge
          n. 5 del 2012, si vedano le note alle premesse. 
              Per  il  testo  dell'articolo  25  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'articolo
          2.