(Convenzione-Articolo 6)
                             Articolo 6 
 
                         REDDITI IMMOBILIARI 
 
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da  beni
immobili (compresi i redditi delle attivita'  agricole  o  forestali)
situati nell'altro Stato contraente sono imponibili  in  detto  altro
Stato. 
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato  che  ad  essa  e'
attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in  cui  i  beni
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,  le
scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti  ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprieta'  fondiaria.  Si  considerano  altresi'   "beni   immobili"
l'usufrutto dei beni  immobili  e  i  diritti  relativi  a  pagamenti
variabili  o  fissi  per  lo  sfruttamento  o  la  concessione  dello
sfruttamento  di  giacimenti  minerari,  sorgenti  ed  altre  risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non  sono  considerati
beni immobili. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi  derivanti
dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai  redditi
derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni
immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.