ARTICOLO VI Il Protocollo Allegato alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002, e' sostituito dal seguente: PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: 1. I due Stati contraenti convengono di esaminare le fattispecie applicative dell'Articolo 4 della Convenzione citata in materia di residenza fiscale, tenuto altresi' conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Paesi. 2. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'Articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione. 3. Per quanto concerne l'Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale, b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 4. Con riferimento al paragrafo 4 dell'Articolo 10, al paragrafo 5 dell'Articolo 11, al paragrafo 4 dell'Articolo 12, ed al paragrafo 2 dell'Articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 5. Con riferimento all'Articolo 11 le disposizioni della Convenzione non ostano all'applicazione dell'Accordo tra la Comunita' Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004. Pertanto, considerato l'Articolo 12, paragrafo 2, del richiamato Accordo tra la Comunita' Europea e la Repubblica di San Marino, nonche' il paragrafo 4 del relativo Memorandum d'intesa, le disposizioni di cui all'Articolo 26 "Scambio di informazioni", come modificato dall'Articolo IV del Protocollo della Convenzione, si applicano anche con riferimento ai redditi contemplati dal citato Accordo tra la Comunita' Europea e la Repubblica di San Marino. 6. In relazione alle disposizioni dell'Articolo 15, per quanto concerne la tassazione di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza. La Repubblica Italiana assoggettera' a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le modalita' che saranno stabilite con legge ordinaria. La legge ordinaria potra' determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia. 7. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure ai corrispondenti enti sammarinesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 8. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 28 non pregiudicano la potesta' delle autorita' competenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali.