Art. 6 
 
 
Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione  di
                         arte contemporanea 
 
  1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di
spazi di creazione e produzione di arte contemporanea,  entro  il  30
giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, su  indicazione  dell'Agenzia
del  Demanio,  anche  sulla  base  di   segnalazione   dei   soggetti
interessati,  individua,  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dalle
disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione
e al trasferimento dei beni immobili pubblici,  i  beni  immobili  di
proprieta'  dello  Stato,  non  utilizzabili  per   altre   finalita'
istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi  del
decreto legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,  che  possono  essere
destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani
e stranieri. 
  2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati  o  concessi
al canone di mercato  abbattuto  del  10  per  cento,  con  oneri  di
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario  o  del
concessionario, in favore di cooperative di  artisti  e  associazioni
tra artisti, di eta' compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri,
a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con  evidenziazione
dei criteri di  aggiudicazione.  I  soggetti  collettivi  beneficiari
della misura devono dimostrare il possesso in capo  ai  soci  o  agli
associati  di   riconosciute   competenze   artistiche.   L'eventuale
sub-concessione   o   sub-locazione   deve   essere   preventivamente
autorizzata dall'ente gestore. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni  di  cui  al
comma  1  per  finalita'   artistiche   nonche'   le   modalita'   di
sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,
al fine di sostenere, in tutto o in  parte,  i  costi  connessi  alla
locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso. 
  4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti  di
cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con  le
modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'. 
  5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione
di cui ai commi 2 e 3 sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito
pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse
rivenienti dalle operazioni di cui al  comma  4  alla  riduzione  del
proprio debito.