Art. 6 
 
Modifica al decreto legislativo 15 novembre  2011,  n.  208,  recante
  disciplina dei contratti pubblici relativi  ai  lavori,  servizi  e
  forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
  direttiva 2009/81/CE. 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  15
novembre 2011, n. 208, le parole: «un accordo o intesa internazionale
conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri, tra l'Italia e uno o
piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati  membri  e  uno  o
piu' Paesi terzi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un  accordo  o
intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Paesi  terzi
o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208 (Modifiche al decreto legislativo  15
          novembre 2011, n. 208,  recante  disciplina  dei  contratti
          pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e  forniture  nei
          settori  della  difesa  e  sicurezza  in  attuazione  della
          direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          4 aprile 2001, n. 79, S.O., come modificato dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 6 (Contratti  esclusi  e  esclusioni  specifiche.
          Utilizzo delle esclusioni). - 1. Il presente decreto non si
          applica ai contratti disciplinati da: 
              a) norme procedurali specifiche in base a un accordo  o
          intesa internazionale conclusi tra l'Italia e  uno  o  piu'
          Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e  uno
          o piu' Paesi terzi; 
              b) norme procedurali specifiche in base a un accordo  o
          intesa internazionale conclusi in relazione  alla  presenza
          di truppe di stanza e concernenti imprese  stabilite  nello
          Stato italiano o in un Paese terzo; 
              c) norme procedurali  specifiche  di  un'organizzazione
          internazionale  che  si  approvvigiona   per   le   proprie
          finalita'; non si applica altresi' a contratti  che  devono
          essere aggiudicati da una stazione appaltante  appartenente
          allo Stato italiano in conformita' a tali norme. 
              2. Il presente  decreto  non  si  applica  altresi'  ai
          seguenti casi: 
              a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla
          produzione o al commercio di armi,  munizioni  e  materiale
          bellico di cui  all'elenco  adottato  dal  Consiglio  della
          Comunita'  europea  con  la  decisione  255/58,  che  siano
          destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo
          Stato ritiene di adottare  misure  necessarie  alla  tutela
          degli interessi essenziali della propria sicurezza; 
              b)  ai  contratti  per  i  quali  l'applicazione  delle
          disposizioni del presente decreto  obbligherebbe  lo  Stato
          italiano a fornire  informazioni  la  cui  divulgazione  e'
          considerata contraria agli interessi essenziali  della  sua
          sicurezza,   previa   adozione   del    provvedimento    di
          segretazione; 
              c) ai contratti per attivita' d'intelligence; 
              d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un  programma
          di cooperazione basato  su  ricerca  e  sviluppo,  condotto
          congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo
          sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle  fasi
          successive di tutto o parte  del  ciclo  di  vita  di  tale
          prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto  programma  di
          cooperazione unicamente tra l'Italia e uno  o  altri  Stati
          membri, gli  stessi  comunicano  alla  Commissione  europea
          l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in  relazione
          al costo globale del programma, l'accordo  di  ripartizione
          dei costi nonche', se del  caso,  la  quota  ipotizzata  di
          acquisti per ciascuno Stato membro; 
              e) ai contratti aggiudicati in un  paese  terzo,  anche
          per commesse civili, quando le forze operano  al  di  fuori
          del  territorio  dell'Unione,  se  le  esigenze   operative
          richiedono  che  siano  conclusi  con  operatori  economici
          localizzati nell'area delle operazioni;  a  tal  fine  sono
          considerate commesse civili i contratti diversi  da  quelli
          di cui all'art. 2; 
              f)  ai  contratti  di  servizi   aventi   per   oggetto
          l'acquisto o la locazione,  quali  che  siano  le  relative
          modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati  esistenti  o
          altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 
              g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano  a  un
          altro governo e concernenti: 
              1) la fornitura di materiale militare  o  di  materiale
          sensibile; 
              2) lavori  e  servizi  direttamente  collegati  a  tale
          materiale; 
              3) lavori e servizi per fini specificatamente militari,
          o lavori e servizi sensibili; 
              h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; 
              i) ai servizi  finanziari,  ad  eccezione  dei  servizi
          assicurativi; 
              l) ai contratti d'impiego; 
              m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
          cui       benefici       appartengono        esclusivamente
          all'amministrazione  aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore
          perche'  li  usi  nell'esercizio  della  sua  attivita',  a
          condizione che la prestazione del servizio sia  interamente
          retribuita da tale amministrazione  aggiudicatrice  o  ente
          aggiudicatore. 
              3. Nessuna delle norme, procedure, programmi,  accordi,
          intese o appalti menzionati ai commi  1  e  2  puo'  essere
          utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni  del
          presente decreto.".