Art. 6 
 
Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi
  del PON  Sicurezza  nelle  regioni  del  Mezzogiorno,  il  comparto
  sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse
comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Sicurezza  per
lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013", il Fondo di rotazione
di cui  alla  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e'  autorizzato  ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili,  su  richiesta  del
Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari  e  statali
previste per il periodo  2007-2013.  Per  il  reintegro  delle  somme
anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si  provvede,  per
la  parte  comunitaria,  con  imputazione  agli  accrediti   disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle  spese  effettivamente
sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli  stanziamenti
autorizzati  in  favore  del  medesimo  programma  nell'ambito  delle
procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza  e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si  applica  alle
Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando  per  le  stesse
Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con riferimento anche al  medesimo  articolo  9,  comma
2-bis. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,  pari  ad  euro
6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro  4  milioni,
mediante corrispondente utilizzo delle  somme  disponibili  in  conto
residui dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma
155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  che  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  del  bilancio  dello  Stato  per  le
finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00,
mediante corrispondente riduzione  per  l'anno  2013  della  medesima
autorizzazione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
di bilancio. 
  4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,
eccedere la misura di lire 10.000 pro capite," sono sostituite  dalle
seguenti: "il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,  essere
inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,"; 
    b) le parole "di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro"  sono
sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione". 
  5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo  23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate  per
l'anno  per  l'anno  2013  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro  e
la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione  civile,
per le spese  sostenute  in  conseguenza  dello  stato  di  emergenza
umanitaria  verificatosi  nel  territorio  nazionale   in   relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del  nord
Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui.