Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' le armi,  anche  da  sparo,  ad
aria compressa  o  gas  compresso  destinate  al  lancio  di  capsule
sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge  21
dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2,  comma  2,  della  legge  25
marzo   1986,   n.   85,   devono   essere   sottoposte,   a    spese
dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova. 
  2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i soggetti detentori di armi, nelle  more  dell'adozione  del
decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 26 ottobre  2010,  n.  204,  devono  produrre  il
certificato medico per il rilascio del  nulla  osta  all'acquisto  di
armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35,  settimo  comma,  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non  sia  stato  gia'
prodotto nei sei anni antecedenti alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente  disposizione.  Decorsi  i  diciotto  mesi  e'  sempre
possibile la presentazione del certificato nei 30  giorni  successivi
al ricevimento  della  diffida  da  parte  dell'ufficio  di  pubblica
sicurezza competente. 
  3. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nel  territorio  dello
Stato, autorizzate dalle competenti autorita' di  pubblica  sicurezza
ovvero sottoposte ad accertamento del Banco  nazionale  di  prova  ai
sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad
essere legittimamente detenute e ne e' consentita, senza  obbligo  di
conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la  cessione  a
terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 settembre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
    

                                  Letta, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Moavero   Milanesi,    Ministro per
                                  gli affari europei

                                  Alfano, Ministro dell'interno

                                  Bonino,   Ministro   degli   affari
                                  esteri

                                  Cancellieri,     Ministro     della
                                  giustizia

                                  Saccomanni, Ministro  dell'economia
                                  e delle finanze

                                  Zanonato, Ministro  dello  sviluppo
                                  economico

                                  Mauro, Ministro della difesa

                                  Lorenzin, Ministro della salute

                                  D'Alia, Ministro  per  la  pubblica
                                  amministrazione        e         la
                                  semplificazione

    
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/10/2013,  n.
254 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 22 della legge 18 aprile  1975
          n. 110 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Il  testo  dell'art.  11,  comma  3  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  1999),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18   gennaio   2000,   n.   13,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di
          armonizzazione della normativa nazionale a  quella  vigente
          negli altri Paesi comunitari e di  integrare  la  direttiva
          91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  relativa  al
          controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel
          pieno rispetto delle esigenze  di  tutela  della  sicurezza
          pubblica il Ministro dell'interno, con proprio  regolamento
          da emanare nel termine di centoventi giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   adotta   una
          disciplina  specifica  dell'utilizzo  delle  armi  ad  aria
          compressa o a gas compressi, sia lunghe sia  corte,  i  cui
          proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a  7,5
          joule.». 
              - Per il testo dell'art. 2,  comma  2  della  legge  25
          marzo 1986, n. 85 si veda nelle note all'art. 3. 
              - Il testo dell'art. 6,  comma  2  del  citato  decreto
          legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, cosi' recita: 
              «2. Con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          disciplinate le modalita'  di  accertamento  dei  requisiti
          psico-fisici   per   l'idoneita'   all'acquisizione,   alla
          detenzione ed al  conseguimento  di  qualunque  licenza  di
          porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui
          all'art. 35, comma  7,  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza approvato con regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera
          d), del presente decreto, prevedendo  anche  una  specifica
          disciplina transitoria per coloro che alla data di  entrata
          in vigore del decreto gia' detengono armi. Con il  medesimo
          decreto, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sono,  altresi',  definite  le  modalita'  dello
          scambio protetto dei dati informatizzati  tra  il  Servizio
          sanitario nazionale e gli uffici  delle  Forze  dell'ordine
          nei   procedimenti   finalizzati   all'acquisizione,   alla
          detenzione ed al  conseguimento  di  qualunque  licenza  di
          porto delle armi.». 
              - Il testo dell'art.  35,  settimo  comma,  del  citato
          Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, cosi' recita; 
              «Il questore subordina il rilascio del nulla osta  alla
          presentazione di certificato rilasciato dal settore  medico
          legale delle Aziende  sanitarie  locali,  o  da  un  medico
          militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente  non
          e' affetto da  malattie  mentali  oppure  da  vizi  che  ne
          diminuiscono,  anche  temporaneamente,  la   capacita'   di
          intendere e di volere, ovvero non risulti  assumere,  anche
          occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope  ovvero
          abusare di alcool,  nonche'  dalla  presentazione  di  ogni
          altra certificazione sanitaria prevista dalle  disposizioni
          vigenti.». 
              - Il testo dell'art. 11, comma 2, della citata legge 18
          aprile 1975, n. 110, cosi' recita: 
              «Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della  legge  23
          febbraio 1960, n. 186,  il  Banco  Nazionale  di  prova  di
          Gardone  Valtrompia,  direttamente  o  a  mezzo  delle  sue
          sezioni, accerta che le armi o le canne presentate  rechino
          le indicazioni prescritte nel primo  comma  e  imprime  uno
          speciale  contrassegno  con  l'emblema   della   Repubblica
          italiana e la sigla di identificazione del  Banco  o  della
          sezione.   L'operazione   deve    essere    annotata    con
          l'attribuzione  di  un  numero  progressivo   in   apposito
          registro da tenersi a cura del Banco  o  della  sezione.  I
          dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma
          telematica, al Ministero dell'interno.».