Art. 6 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014». 2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: (( «1° gennaio 2015» )). 3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 e' prorogato al 30 giugno 2014.». 4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, e' prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' statali dello stato di previsione dello stesso Ministero. 5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 6-bis. La validita' delle idoneita' conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 48 dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla presente legge: «48. A decorrere dal 30 giugno 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione e' risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 (Introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240) come modificato dalla presente legge: «Art. 7. Introduzione della contabilita' economico-patrimoniale, della contabilita' analitica e del bilancio unico 1-2. (Omissis). 3. Le universita' adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonche' i sistemi e le procedure di contabilita' analitica, entro il 1° gennaio 2015. 4.(Omissis).». Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge: «Art. 18. Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni 1 - 8-quater. (Omissis). 8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 e' prorogato al 30 giugno 2014. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. 8-sexies - 14-bis. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni: «Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 1 - 1-quater. (Omissis). 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.». La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.