Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  vigente  legislazione
tecnica  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  le
strutture turistico - ricettive in aria aperta  di  cui  all'art.  4,
comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo  I
- capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro  i
termini temporali di seguito indicati: 
    a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,  n.  151,  e
successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di  cui
ai punti 11; 12;  14;  15,  salvo  la  predisposizione,  nel  termine
previsto alla successiva lettera b), di idoneo  sistema  provvisorio,
anche di tipo mobile, di  illuminazione  a  copertura  delle  vie  di
circolazione e di esodo; 16, limitatamente  alla  rete  di  naspi  ed
idranti e 17; 
    b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni, per quanto riguarda le restanti disposizioni. 
  2. In caso di applicazione del  titolo  II,  della  regola  tecnica
allegata al presente decreto,  fatti  salvi  gli  obblighi  stabiliti
nella vigente legislazione tecnica  in  materia  di  sicurezza  e  di
prevenzione incendi, le  strutture  turistico  -  ricettive  in  aria
aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono  essere  adeguate  entro  i
termini temporali di seguito indicati: 
    a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151  e
successive modificazioni, per quanto riguarda le  misure  di  cui  ai
punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel  termine  previsto
alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti: 
      - B.3.2, relativamente al presidio fisso; 
      - B.4.4, relativamente  alla  segnaletica  e  alle  planimetrie
orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di
illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo; 
      - B.5.1; 
    b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni. 
  3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  l°  agosto  2011,  n.  151  deve  indicare  le  opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei
commi precedenti. 
  4. Entro ciascuna scadenza  di  cui  ai  commi  precedenti,  dovra'
essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita'  ai
sensi dell'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni. 
  5. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 febbraio 2014 
 
                                                  Il Ministro: Alfano