Art. 6 Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari 1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalita' esclusivamente telematica. 2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto. 3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica, e' dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.