Art. 6 Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle altre amministrazioni in contabilita' finanziaria 1. Per le altre amministrazioni in contabilita' finanziaria, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema del Piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante "Regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91". In particolare detta pubblicazione, in termini di competenza e cassa, deve essere in linea con il contenuto dell'allegato 1.1 Piano finanziario del citato decreto del Presidente della Repubblica, con una disaggregazione almeno sino al III livello, secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente decreto. 2. Ciascuna amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi, secondo le modalita' indicate all'art. 2.