Art. 6 
 
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
                  vigilanza e la normativa tecnica 
 
  1. La  Direzione  generale  per  il  mercato,  la  concorrenza,  il
consumatore, la vigilanza e  la  normativa  tecnica  si  articola  in
uffici di livello dirigenziale non  generale  e  svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a)  promozione  della  concorrenza  e  normativa  in  materia  di
liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e  di  requisiti
per l'esercizio di attivita' economiche nei  settori  del  commercio,
dell'artigianato e dei servizi e connessi  rapporti  con  l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato; 
    b)  accreditamento  degli  Sportelli  unici  per   le   attivita'
produttive e delle Agenzie per le imprese; 
    c) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilita'  dei
prezzi dei carburanti e supporto al Garante per la  sorveglianza  dei
prezzi; 
    d) servizi e professioni,  disciplina  e  ricorsi  amministrativi
relativi al ruolo  dei  periti  e  degli  esperti,  all'attivita'  di
mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento  di  titoli
esteri  per  le  professioni  di   competenza   del   Ministero   non
diversamente attribuite e tenuta dell'elenco delle associazioni delle
professioni non organizzate in ordini o  collegi  e  dell'elenco  dei
marchi di qualita' dei servizi; 
    e) statistiche sul commercio e sul terziario; 
    f) servizi assicurativi, normativa e provvedimenti in materia  di
assicurazione, in particolare per  RC  auto,  connessi  rapporti  con
l'IVASS (Istituto per la Vigilanza  sulle  Assicurazioni),  vigilanza
sul fondo di garanzia per le  vittime  della  strada,  sul  fondo  di
garanzia per le vittime della caccia e sul fondo per i  mediatori  di
assicurazione e riassicurazione, gestiti dalla CONSAP (Concessionaria
Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.); 
    g) attuazione delle politiche  europee  ed  internazionali  nelle
materie di competenza della Direzione; 
    h) cooperazione amministrativa europea in materia di  tutela  dei
consumatori,   assistenza   al   consumatore    transfrontaliero    e
informazione al consumatore anche in materia di consumi ed  emissioni
degli autoveicoli; 
    i) politiche, normativa e progetti per i consumatori; 
    j)  tenuta   dell'elenco   nazionale   delle   associazioni   dei
consumatori,  supporto  e  segreteria  al  Consiglio  Nazionale   dei
Consumatori e degli Utenti (CNCU); 
    k) gestione del Punto di contatto-infoconsumatori, del  Punto  di
contatto  prodotti  (PCP),  del  Punto  di   contatto   prodotti   da
costruzione, dell'Unita' centrale di notifica, del Punto di  contatto
del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX); 
    l)  normativa  ed  adempimenti  amministrativi  in   materia   di
metrologia legale e metalli preziosi; 
    m) qualita' dei prodotti e dei servizi, sicurezza dei prodotti  e
loro conformita' e sorveglianza sul mercato; 
    n) normativa tecnica; 
    o) manifestazioni a premio; 
    p) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di  fiere,
borse merci e magazzini generali; 
    q) normativa sul registro imprese e su repertorio delle attivita'
economiche  e  amministrative  (REA)  e  vigilanza   sulle   relative
attivita' delle camere di  commercio,  tenuta  dell'Indice  nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed
imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale; 
    r) vigilanza su Consorzio  Infomercati,  Unioncamere,  Camere  di
commercio, loro Unioni e Aziende speciali; 
    s) normativa per la sicurezza degli impianti degli edifici, degli
ascensori,  delle  macchine  e  di  taluni  impianti  industriali   e
provvedimenti per le relative attivita' di verifica; 
    t) esercizio delle funzioni di Autorita' nazionale  italiana  per
l'accreditamento e Punto di contatto con la  Commissione  europea  ai
sensi dell'articolo 4 comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.  99;
svolgimento delle ulteriori attivita' demandate  al  Ministero  dalla
medesima  legge  e  controllo   su   ACCREDIA   (Ente   Italiano   di
Accreditamento). 
  2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate
al supporto del  Garante  per  la  sorveglianza  dei  prezzi  di  cui
all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  sono
individuate dal Segretario generale su proposta del Garante. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'articolo 4 comma 2, della legge 2 luglio
          2009, n. 99,  recante:  "Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia": 
              "2. Il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento."