Art. 6 Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) promozione della concorrenza e normativa in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti per l'esercizio di attivita' economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; b) accreditamento degli Sportelli unici per le attivita' produttive e delle Agenzie per le imprese; c) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilita' dei prezzi dei carburanti e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi; d) servizi e professioni, disciplina e ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all'attivita' di mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le professioni di competenza del Ministero non diversamente attribuite e tenuta dell'elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e dell'elenco dei marchi di qualita' dei servizi; e) statistiche sul commercio e sul terziario; f) servizi assicurativi, normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, in particolare per RC auto, connessi rapporti con l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), vigilanza sul fondo di garanzia per le vittime della strada, sul fondo di garanzia per le vittime della caccia e sul fondo per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, gestiti dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.); g) attuazione delle politiche europee ed internazionali nelle materie di competenza della Direzione; h) cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed emissioni degli autoveicoli; i) politiche, normativa e progetti per i consumatori; j) tenuta dell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori, supporto e segreteria al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU); k) gestione del Punto di contatto-infoconsumatori, del Punto di contatto prodotti (PCP), del Punto di contatto prodotti da costruzione, dell'Unita' centrale di notifica, del Punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX); l) normativa ed adempimenti amministrativi in materia di metrologia legale e metalli preziosi; m) qualita' dei prodotti e dei servizi, sicurezza dei prodotti e loro conformita' e sorveglianza sul mercato; n) normativa tecnica; o) manifestazioni a premio; p) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse merci e magazzini generali; q) normativa sul registro imprese e su repertorio delle attivita' economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attivita' delle camere di commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale; r) vigilanza su Consorzio Infomercati, Unioncamere, Camere di commercio, loro Unioni e Aziende speciali; s) normativa per la sicurezza degli impianti degli edifici, degli ascensori, delle macchine e di taluni impianti industriali e provvedimenti per le relative attivita' di verifica; t) esercizio delle funzioni di Autorita' nazionale italiana per l'accreditamento e Punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; svolgimento delle ulteriori attivita' demandate al Ministero dalla medesima legge e controllo su ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento). 2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono individuate dal Segretario generale su proposta del Garante.
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 4 comma 2, della legge 2 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia": "2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento."